Controlli Fiscali – Accertamento Fiscale: QUANDO È NULLO?

COPERTINA ART ACCERTAMENTO FISCALE

 

 

 

 

 

 

Controlli Fiscali – Accertamento Fiscale: QUANDO È NULLO?

Sul dibattito avente ad oggetto l’obbligatorietà (in capo all’agenzia delle entrate) di attendere il termine di 60 gg dopo aver invitato al contribuente la richiesta di chiarimenti, prima di poter produrre l’accertamento fiscale nei suoi confronti, interviene finalmente la corte cost. con la sent. n 132 del 2015.

La posizione assunta dalla Corte è quella della nullità assoluta dell’eventuale accertamento fiscale prodotto dall’agenzia dell’entrate senza aver atteso il termine di 60 gg. In altre parole, la decisione della corte mette a disposizione dei cittadini una vera e propria arma per difendersi dagli accertamenti fiscali fruibile sia nei casi aventi ad oggetto accuse (mosse dall’agenzia delle entrate al contribuente) di Abuso di diritto tipico che atipico.

Le condotte del primo tipo sono così denominate in quanto espressamente previste dalla legge. In tali ipotesi l’Agenzia delle Entrate ha il compito (a pena di nullità) non soltanto di rispettare il suddetto termine di 60 gg (prima di poter produrre l’avviso di accertamento) ma, altresì, quello di prendere specifica posizione sui chiarimenti, giustificazioni ed osservazioni che il contribuente, giovandosi del termine di 60 gg previsto per legge, ha prodotto allo scopo di difendersi dalle accuse mosse nei suoi confronti. In altre parole, All’Agenzia delle Entrate NON è consentito nella maniera più assoluta attendere semplicemente il decorso dei 60 gg, per poi produrre l’avviso di accertamento non curandosi del contenuto della difesa predisposta dal contribuente.

Nei riguardi delle condotte del secondo tipo, così denominate in quanto non tipizzate dalla legge, ma comunque vietate perché ricunducibili al generale divieto di abuso del diritto, è operante il medesimo obbligo in capo all’agenzia delle entrate: attendere 60 gg e, successivamente, prendere precisa posizione sulla difesa predisposta dal contribuente.

In entrambi i casi, inoltre, è la stessa Agenzia delle entrate che ha l’OBBLIGO di richiedere chiarimenti al contribuente. Il termine di 60 gg, infatti, decorre proprio dalla richiesta di chiarimenti che non può che pervenire dall’agenzia delle entrate PRIMA di un eventuale avviso di accertamento.

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