Compravendita : Significato e Definizione

COPERTINA ART COMPRAVENDITA SIGNIFICATO E DEFINIZIONE

Compravendita : Significato e Definizione

Art 1470 cc (Nozione)
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

 

Quella che avete appena letto è, ovviamente, la definizione codicistica. è talmente precisa che se cercassimo di analizzarla scopriremmo che quasi ogni termine presente in essa è fondamentale ed insostituibile. Immaginiamo di voler provare a definire la compravendita in modo leggermente differente dal dettato codicistico. Cosa accadrebbe?

Definizione alternativa n.1

Tipo di commercio consistente nel comprare un bene per poi rivenderlo

questa definizione, è evidente, non soddisfa minimamente. Da un lato, infatti, utilizza l’espressione “Tipo di commercio” che, oltre ad essere ambigua, non è calzante: la compravendita, infatti, è un contratto. Inoltre anche la restante parte della definizione ha un significato fuorviante. Dire infatti che la compravendita consiste nel “comprare un bene per poi rivenderlo” non chiarisce minimanete la fuzione del contratto, anzi, la distorce completamente. Sarebbe infatti come dire che tizio (venditore) ha comprato il bene x (es un quadro) SOLO con lo scopo di rivenderlo a caio (compratore). Ora, sia chiaro, può anche accadere che il venditore acquisti un bene al solo scopo di rivenderlo (si pensi a quei soggetti che, di professione, acquistano auto, le rimettono a posto e poi le rivendono). Tuttavia, questo scopo è soltanto eventuale non potendo, quindi, essere incluso all’interno di una definizione che, per la sua natura, deve specificare in modo puntuale e soprattutto corretto il significato.

Definizione alternativa n.2

contratto con cui compratore e venditore realizzano l’accordo sullo scambio di un bene o un diritto contro denaro

questa definizione, pur non essendo perfetta, è comunque già più precisa della precedente. Il significato, in altre parole, è già più intuibile. Corretto l’utilizzo del termine contratto ma fuorviante la definzione in sé: dire, infatti, che la compravendita è “l’accordo sullo scambio di un bene” può rendere l’idea ma, da un punto di vista giuridico, è errato. L’oggetto dell’accordo, infatti, è il trasferimento della “proprietà” di un bene oppure il trasferimento di un diritto…NON, quindi, il semplice “scambio” di un bene (che fa pensare, invece, alla permuta).

Definizione alternativa n.3

La compravendita è un contratto disciplinato dagli art. dal 1470 fino al 1509 del codice civile, che la chiama semplicemente vendita.

Questa definizione, pur priva di errori, non è tuttavia adatta per esplicitare il significato di compravendita. È certamente corretto, infatti, fare riferimento agli articoli del codice civile all’interno dei quali è sviluppata la trattazione della compravendita. Tuttavia, oltre a ciò, questa definizione non chiarisce altro limitandosi, infatti, a fornire al lettore l’idea della collocazione dell’istituto all’interno del codice civile.

Definizione alternativa n.4

Contratto per il quale si trasferisce la proprietà di qualcosa dietro pagamento di una determinata somma di denaro

Ci siamo! Questa definizione, a differenza delle altre 3, è quasi perfetta: è presente il termine contratto; il riferimento all’oggetto dello stesso (il “trasferimento della proprietà”) e la natura del corrispettivo (una determinata somma di denaro). Tuttavia, ci sono due inesattezze:
1)l’utilizzo del termine “qualcosa” (invece di fare riferimento ad un bene e ad un diritto)
2)la qualificazione di “prezzo” data a prescindere al corrispettivo: è vero che il prezzo è un tipo di corrispettivo ma, appunto, è “uno” dei tipi (il codice, infatti, saggiamente NON utilizza il termine “somma di denaro” ma, invece, usa la parola “corrispettivo” – in grado, da un lato, di inglobare la somma di denaro e, dall’altro, di lasciare aperta la strada per altri tipi di corrispettivo).

Definizione alternativa n.5

Il contratto di compravendita prevede il trasferimento della proprietà di un bene o di un servizio tra un venditore ed un compratore a fronte di una contropartita, che generalmente è in denaro, ma che potrebbe essere un altro bene o servizio.

Il significato di questa definizione è ambiguo: corretto l’utilizzo del termine contratto e del riferimento al “trasferimento della proprietà”…MA! Sono presenti due inesattezze:
1)il trasferimento della proprietà NON riguarda un servizio! Non si può trasferire la proprietà di un servizio! Il codice, infatti, a differenza di tale definizione parla di bene o di diritto!
2)l’utilizzo del termine “contropartita” è fuorviante. Corrispettivo è il termine più adatto

Definizione alternativa n.6

Il contratto di compravendita è il contratto in forma scritta con il quale le parti, venditore e acquirente, trasferiscono la proprietà dell’immobile e si obbligano a pagare il prezzo, a consegnare il bene e prestano le garanzie previste dalla legge. Il contratto, per essere efficace nei confronti dei terzi, deve essere stipulato in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere trascritto nei registri immobiliari.

Il significato in questo caso è chiaro. Tuttavia, anche questa definizione presenta delle inesattezze. Innanzitutto l’utilizzo del termine “immobile”. È certamente vero che oggetto della compravendita può essere un bene immobile. Tuttavia “può” e non “deve necessariamente essere” (come sarebbe facile intuire – cadendo in errore – leggendo una definizione di questo tipo). Inoltre, in essa manca anche il riferimento all’eventuale trasferimento di un diritto (invece di un bene). Per il resto, invece, pur essendo sufficientemente lunga aggiunge informazioni sicuramente utili (come quelle riguardanti gli effetti nei confronti dei terzi).

Definizione alternativa n.7

Il contratto di compravendita, ai sensi dell’art. 1470 c.c., è quello mediante il quale una parte (che viene definita “venditore” o “alienante”), trasferisce la proprietà di un bene o altro diritto a un’altra parte (chiamata “compratore” o “acquirente”), la quale si obbliga a pagare un corrispettivo detto “prezzo”.

Questa definizione è perfetta! Perché? Non soltanto perché contiene esattamente la terminologia utilizzata dal codice civile, ma anche perché chiarisce meglio il ruolo ricoperto dalle parti (venditore e compratore) e rende esplicito il fatto che il corrispettivo è, al 99%, un prezzo in denaro ma senza affermare che il corrispettivo “è” il prezzo in denaro (la definizione, infatti, utilizza l’espressione “detto prezzo” lasciando intendere, quindi, che normalmente si tratta di un prezzo in denaro, ma non è obbligatorio!)

Anche in questo caso, come nel precedente articolo sul significato della locazione, possiamo dire che certamente la definzione del codice è quella più corretta sia stilisticamente sia da un punto di vista contenutistico. Tuttavia, in questo caso, anche l’ultima definzione fornita (la n.7) ci si avvicina davvero molto è può tranquillamente essere considerata come equivalente.

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