COMPRARE A BASSO PREZZO E’ REATO?

COMPRARE A BASSO PREZZO E’ REATO?

COMPRARE A BASSO PREZZO è REATO?

Immaginiamo che Tizio, panettiere di professione, navigando su internet si imbatta in un sito all’interno del quale è possibile comprare delle meravigliose impastatrici professionali e, tra le tante alternative proposte, ne individui una che voleva da tanto tempo ma che, a causa del prezzo molto proibitivo, non si era ancora potuto permettere di acquistare… eppure era lì: milleduecento euro invece di 12000 (dodici mila)… “un affare!” pensa Tizio, che pure, essendo del mestiere, sa benissimo quanto costa un’impastatrice di quel tipo ed è davvero strano che sia venduta ad un prezzo così basso. In ogni caso, approfittando dell’occasione, la compra. L’acquisto sembra andare a buon fine, senonché, poche ore dopo, il venditore manda una mail a tizio comunicandogli che il contratto andava considerato annullato poiché, per un semplice e riconoscibile errore di battitura del prezzo, nell’inserzione era stato scritto milleduecento invece di dodici mila.
…cosa può fare Tizio? Ha diritto a ricevere comunque l’impastatrice oppure comprare ad un prezzo così basso è illegale e quindi non ne ha diritto?
Allora, l’esempio fatto rientra nella c.d. offerta al pubblico (art 1336 cc) e cioè quel tipo di proposta contrattuale rivolta non ad un determinato soggetto destinatario ma, invece, ad una determinata collettività di possibili soggetti destinatari.
In casi come questo il contratto si considera concluso se il soggetto, venuto a conoscenza dell’offerta ed ad essa interessato, manifesti chiaramente la propria volontà di concludere il contratto, dichiarando quindi di accettare l’offerta così come viene proposta.
Quindi, per essere più chiari, se al supermercato ci troviamo di fronte a qualunque tipo di prodotto esposto, con l’indicazione del relativo prezzo, sappiamo di trovarci di fronte ad un’offerta al pubblico o, se si preferisce, ad una proposta di vendita, che se accettata dall’acquirente (e quindi, nell’esempio del supermercato, se l’acquirente lo porta alla cassa per pagarlo) diventa vincolante.

L’offerta al pubblico può essere revocata? Certamente sì: normalmente il soggetto proponente può revocarla in ogni momento, ma la revoca diverrà efficace nei confronti di tutti i potenziali destinatari soltanto se viene portata alla loro conoscenza nei medesimi modi in cui è stata proposta all’inizio (e quindi, nel caso del supermercato, solo se sotto, o comunque vicino, al prodotto esposto verrà indicato il nuovo prezzo al posto di quello precedente).
In caso di vendita di un prodotto pubblicizzato su internet, invece, le cose non stanno proprio così. Infatti, in tali casi, la revoca dell’offerta, pur dovendo anche in questi casi avvenire con le stesse modalità della proposta – ossia mediante la pubblicizzazione del prezzo effettivamente richiesto al posto di quello precedente – non avrà, tuttavia, valore nei confronti del cliente che abbia comunque già acquistato il prodotto.
Perché?
Perché nel caso di vendita via web il compratore ha diritto di ricevere il prodotto promesso al prezzo che era indicato al momento dell’acquisto, a meno che le condizioni generali di vendita (stabilite dal singolo venditore caso per caso) non disciplinino, invece, in modo differente l’ipotesi di indicazione errata del prezzo. Tuttavia, anche in mancanza delle suddette condizioni generali del contratto, la legge impone ad entrambe le parti di comportarsi secondo buona fede, ragion per cui all’acquirente non basterà dire “io ho comprato al prezzo che c’era scritto, quindi sono nel giusto!” se si riesce a provare che, in realtà, il compratore si era reso conto, o ben poteva rendersi conto utilizzando l’ordinaria diligenza, che stava acquistando un oggetto il cui basso prezzo era stato inserito per errore. Infatti, se l’errore è riconoscibile (art 1431 cc) il compratore non avrà scuse! l’articolo, infatti, afferma che “l’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo”.

Nell’esempio fatto, Tizio ha certamente portato a termine l’acquisto dell’impastatrice, tuttavia, nonostante il contratto possa effettivamente dirsi concluso, può, altresì, legittimamente essere annullato (e Tizio avrà diritto a vedersi risarcite le spese sostenute per l’acquisto)
…perché questo? Perché, come detto, l’errore (in questo caso relativo all’indicazione del prezzo) se è riconoscibile non scusa mai!
Tizio, infatti, essendo un panettiere di professione avrebbe dovuto accorgersi, usando la normale diligenza, che quel prezzo così allettante in realtà era il risultato di un errore di battitura nell’indicazione del prezzo.
Quindi, nonostante comprare a basso prezzo non sia reato, bisogna sapere che, comunque, ciò non garantisce sempre e comunque al compratore, per le ragioni spiegate nell’articolo, di accaparrarsi un determinato prodotto ad un prezzo irrisorio senza che il venditore faccia dichiarare annullabile il contratto stipulato!

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