Avvocato in romania : solo la UNBR può rilasciare il titolo legalmente!

COPERTINA Avvocato in romania : solo la UNBR può rilasciare il titolo legalmente!

Avvocato in romania : solo la UNBR può rilasciare il titolo legalmente!

Come diventare avvocato in romania?

Lo si sa, sempre più aspiranti avvocati, per i motivi più diversi, “fuggono” dall’italia per tentare di ottenere l’abilitazione professionale in un altro paese. Le strade per farlo sono diverse, molte sono le pubblicizzazioni on line ma…come orientarsi per evitare di prendere delle grandi fregature?

In questo articolo faremo luce sulla strada dell’Avokat in Romania

Oltre alla strada dell’Abogado in Spagna esiste, infatti, anche quella dell’Avokat in Romania. Tuttavia, in questo caso, è importante conoscere e rispettare dei limiti al riconoscimento del titolo (ribaditi dal Consiglio Nazionale Forense e dalle Sezioni Unite della Cassazione) per poter validamente esercitare la professione forense

L’unico organismo rumeno (con sede a Bucarest) abilitato a rilasciare legalmente il titolo (riconoscibile e spendibile in ambito europeo) è la U.N.B.R. (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania Baroul Bucaresti). Di conseguenza, ogni altro organismo/ente che promette di rilasciare il titolo di abilitazione, lo fa illegalmente! (e tale illegalità è prevista anche legge romena)

in altre parole, l’eventuale “titolo” ottenuto diversamente non solo non ha valore in Romania ma non permette, nemmeno, l’esercizio in italia della professione forense, non dando diritto all’iscrizione alla sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti.

Per quanto riguarda i costi, quindi, prima di sborsare lauti compensi a chissà chi, è fondamentale controllare che la struttura che conferisce il titolo sia la U.N.B.R. (e nessun altra!). Ad esempio, è stato fatto notare di recente che una certa “Bota” altro non è che una struttura NON riconosciuta ufficialmente dalla legge rumena e, per tale ragione, impossibilitata a conferire il titolo di Avokat

Per chi volesse approfondire, ecco gli estremi delle due sentenze della Cassazione e della circolare del CNF:

-Cass. Sez. Unite, ord. n. 6463 del 4.4.16.

-Cass. sent. n. 200 del 24.12.15.

-CNF, circolare n. 1 del 3.2.16.

 

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