Articolo 474 cpc : COMMENTO!

COPERTINA ART 474 CPC commento

in base all’articolo 474 cpc, l’esecuzione forzata può avere luogo:

-SOLO in virtù di un titolo esecutivo.

-e questo titolo esecutivo deve essere per un diritto che deve presentare tre caratteristiche. Deve essere: certo, liquido ed esigibile.

La norma prosegue, poi, effettuando un elenco di determinati atti che sono, dalla legge, qualificati come titoli esecutivi.

Essi sono:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate,relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.

É opportuno, al fine di comprendere meglio il significato della norma in esame, precisare alcuni termini e concetti in essa contenuti.

Innanzitutto, tale norma quando parla di “sentenze” si riferisce a quelle:

-di primo grado

-d’appello

-della Corte di Cassazione (quelle pronunciate sul merito!)

L’espressione “attribuisce espressamente efficacia esecutiva”, utilizzata dall’articolo 474 cpc, n.1, indica poi chiaramente che la legge stessa, in alcune ipotesi, attribuisce direttamente efficacia esecutiva a determinati atti (che altrimenti non lo sarebbero). Un esempio è rappresentato dall’art 647 cpc (esecutorietà del decreto ingiunto per mancata opposizione o mancata attività dell’opponente).

Al n.2 , invece, la norma utilizza la seguente espressione: “scritture private autenticate”. Cosa si intende? Semplice, tutti le scritture private (che siano, però, state autenticate da un notaio od altro pubblico ufficiale) la cui efficacia esecutiva corrisponda alle obbligazioni di somme di denaro che tali scritture contengono.

Altri due tipi di atti, sempre menzionati dalla norma in commento al n. 2, sono le “cambiali” e gli “altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia”. Questi titoli esecutivi, a differenza di quelli contenuti nel n.1 di tale norma, NON sono giudiziali ma, invece, stragiudiziali…perché? Perché NON sono emanati dall’autorità giudiziaria, essendo invece realizzati da soggetti privati. Anche questi atti, così come le sentenze, contengono l’accertamento del diritto che si fa valere, e ciò giustifica la scelta del legislatore di qualificarli come titoli esecutivi.

La cambiale è un titolo di credito che contiene l’ordine (tratta) o la promessa (vaglia cambiario) di pagare una data somma a una scadenza stabilita. Per quanto riguarda, invece, gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia, si possono citare (a titolo di esempio) i verbali di conciliazione relativi a spese, diritti ed onorari di avvocati.

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