Articolo 183 cpc – udienza di comparizione e trattazione

COPERTINA ARTICOLO 183 CPC COMMENTO

L’articolo 183 cpc disciplina l’udienza di comparizione e trattazione, ed ha subito una riforma rilevante introdotta dalla l. 80/2005 e dalla l. 263/2005.

Con tale riforma sono state accorpate in un’unica udienza le attività che, in precedenza, erano svolte in tre momenti distinti.

La riforma, in altre parole, ha dato vita ad un’udienza di comparizione e trattazione seguita dallo scambio di scritti defensivi.

Il giudice ha il dovere di indicare le questioni rilevabili d’ufficio (es: il difetto di giurisdizione, la connessione, la litispendenza, ecc) delle quali ritenga opportuna la trattazione.

Perché?

Perché se questioni del tipo appena citate non sono state previamente sottoposte all’attenzione delle parti, il giudice NON può decidere la lite!

In base al c.5 dell’articolo 183 cpc, poi, l’attore ha la possibilità – sempre in questa udienza – di adeguare le proprie difese in conseguenza di quelle proposte dal convenuto.

Cosa significa tutto ciò?

Semplice, l’attore potrà proporre domande ed eccezioni nuove – la c.d. mutatio libelli. L’attore, in altre parole, ha la possibilità di introdurre nuovi fatti (costitutivi,estintivi, modificativi, impeditivi) nel giudizio, con un conseguente ampliamento del thema decidendum.

La norma riconosce poi all’attore la possibilità di chiamare in causa un terzo.

In quale caso?

Qualora tale esigenza sia nata in conseguenza alle difese del convenuto.

Che differenza c’è tra emendatio libelli e mutatio libelli? Semplice, la mutatio libelli corrisponde alla proposizione di un’istanza del tutto nuova – cosa che NON è consentita in questa fase del giudizio). L’emendatio libelli, invece, corrisponde ad una precisazione o modificazione della domanda. Quindi la norma in esame, quando parla di precisare e modificare domande o eccezioni, intende consentire una emendatio libelli.
il giudice, sempre in base a quanto stabilito dall’articolo 183 cpc, ha il dovere – su semplice richiesta delle parti (di entrambe o di una soltanto) di concedere un termine per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande e delle eccezioni già proposte.

Quando vanno presentate le tre memorie? rispettivamente a distanza di 30, 30 e 20 gg.

Qual’è il loro contenuto?
1) la prima consente di precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte
2) la seconda permette di:

-replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte

– proporre eccezioni chesiano conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime

-indicare mezzi di prova e produrre documenti nuovi o non già proposti negli atti introduttivi;
3)l’ultima memoria deve, invece, essere utilizzata per indicare i mezzi di prova contraria.

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Testo della norma

All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’articolo 102, secondo comma, dall’articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall’articolo 167, secondo e terzo comma, dall’articolo 182 e dall’articolo 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedere a norma dell’art. 185.
Nell’udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza é sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l’udienza di cui all’articolo 184 per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.
Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova con l’ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.
Con l’ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all’interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.

 

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