Articolo 113 codice penale: SPIEGATO!

COPERTINA ART 113 CP

Articolo 113 codice penale: SPIEGATO!

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il c.1 dell’art 113 cp è in qualche modo simmetrico all’art 110 cp, ma ci sono due differenze:

a)l’art 113 cp usa il termine “cooperazione” invece del termine “concorso”

b)l’art 113 cp è dedicato esclusivamente alla cooperazione colposa (diversamente dall’art 110 cp che NON contiene alcun riferimento all’elemento soggettivo della colpa, e, di conseguenza, secondo le regole generali, dove non specificato, si presume che l’elemento soggettivo per la punibilità sia il dolo)

…Dire “cooperano” anziché “concorrono”, cosa significa?

Significa che si richiede che i soggetti (cooperanti nella realizzazione del delitto colposo) abbiano CONSAPEVOLEZZA RECIPROCA dell’innesto della propria condotta su quella altrui, ma NON in vista della realizzazione dell’evento antigiuridico (perché altrimenti saremmo nel concorso doloso) ma in vista della realizzazione di un evento che è DIVERSO da quello tipico doloso (che normalmente è un evento lecito)…solo che vi è colpa, rispetto alla realizzazione dell’evento effettivamente cagionato. Quindi, per aversi cooperazione nel delitto colposo, bisogna che ci sia un innesto della condotta di un soggetto su quella di altro/altri soggetti, con la consapevolezza di detto innesto MA! In vista della realizzazione di uno scopo che NON è quello antigiuridico poi effettivamente cagionato (normalmente è in vista della realizzazione di uno scopo lecito) MA! Proprio perché siamo nel campo della colpa, rispetto all’evento effettivamente poi realizzato, c’è colpa in ENTRAMBI i soggetti (entrambi o cmq tutti i soggetti cooperanti)

Facciamo un esempio (generale) per chiarire meglio e poi tre esempi (es 1 ; es 2 ; es 3) più specifici, per capire ancora meglio!

Es generale: tizio e caio intendono accendere un fuoco in un bosco per fare un barbecue…la situazione “sfugge di mano” e incendiano il bosco.

es 1:tizio e caio volevano raggiungere uno scopo LECITO (quello di fare il barbecue). hanno però sbagliato le loro valutazioni e da queste IMPRUDENTI operazioni il fuoco è degenerato in un incendio. Entrambi vengono tratti in giudizio per rispondere di incendio colposo in COOPERAZIONE tra di loro (cioè in base all’art 113 cp)

es2: tizio e caio non si conoscono. tizio all’insaputa di caio accende il suo piccolo fuoco per il barbecue, caio all’insaputa di tizio fa la stessa cosa, entrambi sbagliano le valutazioni e di conseguenza i loro due “fuocherelli” degenerano e l’incendio è creato dalle condotte DISTINTE di entrambi. in questo caso manca il requisito della consapevolezza dell’innesto della propria condotta su quella altrui in vista del perseguimento di un comune fine lecito..MA! “Per colpa” si cagiona “insieme” un evento antigiuridico

Qual è allora la differenza tra l’es 1 e l’es 2? la differenza è questa: l’art 113 cp si applica quando uno dei due soggetti ha determinato l’altro ad operare in vista del perseguimento di un fine lecito (es barbecue) che però è poi sfociato, invece, nella commissione di un delitto – l’incendio colposo (esempio 1).

Quando invece c’è solo il concorso di fattori colposi INDIPENDENTI (esempio 2) NON ci sono i presupposti per l’applicazione dell’art 113 cp e, di conseguenza, NON si applica l’art 113 cp MA SI APPLICA INVECE l’art 41 cp c.3.

facciamo subito il terzo esempio.

es3: tizio (trasportato a bordo di un’auto) istiga il guidatore (caio) ad accelerare molto la velocità e ad un certo punto tizio (che si è fatto convincere ad accelerare) perde il controllo della macchina. Risultato? incidente colossale: 8 morti

…allora, in questo (es 3) si ha COOPERAZIONE nel delitto colposo, perché caio è colui che materialmente “va forte” guidando la macchina e tizio è colui che lo istiga. Entrambi cooperano nella realizzazione di un fatto (quello di andare forte) che di per sé, “se non succede nulla”, non è certo un reato: la legge non prevede un reato che punisca per il solo fatto di andare forte in macchina, per capirci ;-)… MA SICCOME, all’atto pratico, ANDANDO FORTE IN MACCHINA UN REATO, ALLA FINE, LO HANNO COMMESSO (incidente con 8 morti), rispondono ex art 113 cp per il reato di omicidio commesso. Reato che, lo si ripete, NON è stato causato da una condotta dolosa (tizio e caio volevano “solo” andare forte in macchina, non certo uccide qualcuno) ma, essendogli sfuggita di mano la situazione, quella che doveva essere un’esperienza “eccitante” si è tramutata in un incidente colossale proprio a causa della loro condotta scellerata. Condotta scellerata, ma pur sempre colposa, perché NON volevano davvero uccidere nessuno andando forte. Quindi, come risultato, si avrà che entrambi dovranno rispondere di cooperazione nel delitto di omicidio COLPOSO.

….allora, il concorso di persone per fatto DOLOSO e quello per fatto coloposo (che si definisce però COOPERAZIONE nel fatto colposo) riguardano (fino a quanto detto fin qui) i DELITTI…problema: e per le contravvenzioni? La risposta, NEL PROSSIMO ARTICOLO! 😉

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