Articolo 110 Codice Penale : COMMENTO – 1a parte

Articolo 110 Codice Penale : COMMENTO – 1a parte

COPERTINA ART 110 CP COMMENTO 1A PARTE

 

 

 

 

 

 

L’articolo 110 codice penale è la norma che apre il tema del concorso di persone nel reato. essa afferma che:

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

…Al fine di comprendere un po’ più facilmente il significato profondo che questa norma racchiude è necessario operare un serie di distinzioni CONCETTUALI in relazione ai soggetti che acquisiscono la qualifica di concorrenti.

a) autore: definiamo autore il soggetto/soggetti che pone/pongono in essere la condotta TIPICA (cioè quella descritta dalla norma penale incriminatrice di parte speciale). Per essere autori bisogna, quindi, realizzare perfettamente gli estremi di tipicità descritti nella fattispecie astratta. Immaginiamo il delitto di furto (art 624 cp): per poter essere ritenuti autori (e nella specie coautori) del delitto di furto è necessario che TUTTI i soggetti realizzino la condotta (di impossessamento e di sottrazione della cosa mobile altrui con il fine di trarne profitto). L’autore in senso restrittivo è, quindi, solo colui che realizza l’azione tipica. Se sono più i soggetti che realizzano l’azione tipica si parla di “coautoria” (e cioè azione commessa da più autori- coautori)

b)concorrente: è colui che concorre nella realizzazione criminosa, ma SENZA porre in essere tutti gli elementi di tipicità del fatto. Il soggetto concorrente è, quindi, quello che realizza una condotta ORIGINARIAMENTE ATIPICA. Tale condotta diventa tipica per effetto dell’innesto dell’articolo 110 codice penale sulle singole norme incriminatrici di parte speciale.

Nel caso del furto colui che fa “da palo” (e quindi rimane FUORI dal luogo dove viene consumato il furto) NON realizza affatto la condotta costitutiva del delitto di furto (perché tiene una condotta originariamente atipica- perché non è punito dal codice penale l’azione di “fare da palo”). il “fare da palo” è, però, punito quando si inserisce nell’organizzazione collettiva del fatto di reato, commesso da più persone in concorso e che, quindi, si sono distribuite i rispettivi compiti. Quindi, ricapitolando: continuano a definirsi autori coloro che realizzano la condotta tipica (impossessamento e sottrazione); hanno invece natura di meri compartecipi/concorrenti quei soggetti che NON svolgono l’azione tipica (es i soggetti che fanno da palo) perché AGEVOLANO l’esecuzione degli altri soggetti.

…non ci resta ora che analizzare il verbo “concorrere”:

Quali sono gli elementi di tipicità della regola fondante il concorso del concorso di reato disciplinato dall’articolo 110 codice penale?. Questi elementi di tipicità sono tutti racchiusi dal verbo “concorrono”.

L’articolo 110 codice penale , però, è una norma PRIVA di una descrizione. In altre parole NON definisce in modo compiuto il concetto di “concorso”. Infatti “concorrere” vuol dire semplicemente “correre insieme” e, quindi, PARTECIPARE ad un fatto di reato (tenere insieme una certa condotta). nulla di più, nel senso che grammaticalmente “concorrere” non significa altro che questo. Essendo, come detto, l’articolo 110 codice penale una norma priva di tipicità descrittiva non si capisce in che cosa debba consitere l’atto di concorso, per potersi qualificare tale. Al suo interno non c’è, ad es, una nozione di istigazione (che consentirebbe chiaramente di capire che il concorso si avrebbe ogni qual volta un soggetto istiga- e quindi convince- un altro soggetto a tenere, insieme a lui, una condotta che altrimenti, in assenza di istigazione, non avrebbe tenuto).

Ci sono delle teorie elaborate per tentare di spiegare il significato del verbo “concorrere”? Si, ci sono e le vedremo nel prossimo articolo! 😉

KEY WORDS:

articolo 110 codice penale

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