Art. 66 c.c. (Prova dell’esistenza della persona di cui e’ stata dichiarata la morte presunta)

art 66 c.c.
art 66 c.c.

Art. 66 c.c. (Prova dell’esistenza della persona di cui e’ stata dichiarata la
morte presunta).

La persona di cui e’ stata dichiarata la morte presunta, se ritorna
o ne e’ provata l’esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si
trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati,
quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato
investito.

Essa ha altresi’ diritto di pretendere l’adempimento delle
obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell’art.
63.

Se’ provata la data della sua morte, il diritto previsto nel
primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data
sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre
pretendere l’adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai
sensi del secondo comma dell’art. 63 per il tempo anteriore alla data
della morte.

Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle
usucapioni.

 

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