art 615 cpc , art 616 cpc , art 617 cpc – COMMENTO

COPERTINA ART COMPETENZA OPPOSIZIONE ESECUZIONE E ATTI ESECUTIVI

art 615 cpc , art 616 cpc , art 617 cpc – COMMENTO

l’art 27 cpc dice che:

Art. 27. Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione.

Per le cause di opposizione all’esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell’esecuzione (quindi quello stabilito in base all’art 26 cpc), salva la disposizione dell’art. 480 terzo comma (in base al quale qualora il creditore, nel precetto, NON dichiari la propria residenza o non elegga domicilio nel luogo in cui è situato il “giudice-ufficio giudiziario” competente per l’esecuzione, il debitore potrà proporre opposizione dinnanzi al giudice del luogo in cui gli è stato notificato il precetto).

Facciamo un esempio:

se il creditore è residente a milano, il debitore è residente a torino MA! Il bene (immobile, ad es) del debitore è situato a roma, l’ufficio giudiziario territorialmente competente (e quindi il tribunale territorialmente competente) sarà, ai sensi dell’art 26 cpc, quello del luogo in cui si trova il bene (e quindi Roma) SOLO SE!!! il creditore lo abbia indicato all’interno del precetto. Se, infatti, all’interno del precetto il creditore NON ha dichiarato la propria residenza o eletto domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice dell’esecuzione – individuato in base all’art 26 cpc, il debitore potrà tranquillamente proporre opposizione all’ufficio giudiziario competente di torino (perché torino è il luogo in cui lui è residente e il creditore gli ha notificato il precetto) e le relative comunicazioni/notificazioni al creditore andranno fatte nella cancelleria dell’ufficio giudiziario di torino.

Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi è competente il giudice davanti al quale si svolge l’esecuzione. (in questo caso ci si riferisce al giudice “persona fisica”)

…quindi,

l’opposizione all’esecuzione (art 615 cpc) è proposta

a)direttamente al giudice di COGNIZIONE (tribunale o giudice di pace – a seconda del valore della causa) quando è proposta PRIMA dell’esecuzione.

b)è invece proposta al giudice dell’esecuzione – e quindi il magistrato, del tribunale, già designato!!! (il quale poi rimetterà ex art 616 cpc le parti al giudice di cognizione competente – che anche in questo caso, a seconda del valore, potrà essere giudice di pace o tribunale) se proposta dopo che sia iniziata l’esecuzione.

L’OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI va invece proposta SEMPRE al TRIBUNALE. Inoltre:

a)Se è proposta PRIMA dell’esecuzione, va proposta al tribunale competente per l’esecuzione, individuato ex art 26 cpc e, qualora ne ricorrano le condizioni, quello invece individuato ex art 480 c.3 (quindi NON!!! può mai essere competente il giudice di pace).

b)Se invece viene proposta DOPO che l’esecuzione sia iniziata, deve essere decisa da un magistrato (sempre facente parte del tribunale) MA!!! diverso da quello che si è occupato dell’esecuzione (in modo che non sia lo stesso magistrato che si è occupato dell’esecuzione a decidere la domanda di opposizione agli atti esecutivi)

Novità Decreto Legge 59/2016

Il presente decreto legge presenta delle novità per quanto riguarda il testo dell’art 615 cpc. il nuovo testo della norma, infatti, prevede che l’opposizione all’esecuzione per espropriazione sia inammissibile qualora venga presentata successivamente al momento in cui il giudice abbia disposto la vendita o l’assegnazione del bene pignorato.
in altre parole, quindi, la riforma che ha interessato questa norma ha previsto una  causa di decadenza (il cui scopo dovrebbe essere quello di ridurre i tempi del contenzioso civile)
N.B. : la regola appena enunciata può, tuttavia, essere derogata nella seguente situazione: nel caso in cui l’opposizione sia fondata su fatti sopravvenuti, oppure se l’interessato dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile, allora potrà essere ugualmente proposta anche oltre il termine previsto dal nuovo testo dell’art 615 cpc.

®Riproduzione Riservata

KEY WORDS:

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