Art. 61 c.c. (Data della morte presunta).
Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell’articolo precedente, la
sentenza determina il giorno e possibilmente l’ora a cui risale la
scomparsa nell’operazione bellica o nell’infortunio, e nel caso
indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l’ultima notizia.
Qualora non possa determinarsi l’ora, la morte presunta si ha per
avvenuta alla fine del giorno indicato.
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