Art 6 cp : COMMENTO!

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Art 6 cp (reati commessi nel territorio dello stato)

Testo della norma

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione od omissione.

 

Quand’è che il reato si considera commesso nel territorio dello stato? A questa domanda risponde il secondo comma dell’art 6 cp, in base al quale il reato si considera commesso nel territorio dello stato anche quando l’azione o l’omissione che lo costituisce è avvenuta in tutto o soltanto in parte nel territorio dello stato. È da notare che i semplici atti preaparatori, invece, non solo penalmente rilevanti qualora il reato non sia configurabile neppure come reato tentato.

Sempre il secondo comma dell’articolo 6 del codice penale fa riferimento al concetto di parte di azione. Cosa significa? Facciamo chiarezza: parte di azione non si identifica con la nozione di tentativo e, per tale ragione, non è richiesta la sussistenza di atti idonei diretti in modo non equivoco (come previsto dall’art 56 cp). Allo stesso tempo, però, non è nemmeno sufficiente che nel territorio dello stato sia stato formulato un proposito molto generico, poi non seguito dalla commissione del fatto.

…e se il reato è iniziato all’estero e proseguito in italia (o viceversa) cosa accade? In entrambe queste ipotesi, qualora la condotta sia iniziata all’estero e proseguita in italia (o viceversa), il reato si considera commesso in italia.

N.B. Non è consentito considerate in modo isolato la frazione di condotta realizzata in italia. Ciò significa, quindi, che anche i reato in parte commessi all’estero devono essere valutati dal giudice italiano nella loro interezza.

Nei riguardi dei reati continuati si registrano invece posizioni differenti in dottrina e giurisprudenza.

La giurisprudenza, da un lato, ritiene che se uno dei fatti di continuazione è stato commesso in italia allora i fatti commessi all’estero non possono considerarsi realizzati nello stato (Cassaz IV, 6/11/61). Parte della dottrina concorda con tale ricostruzione; altra, invece, ritiene che l’art 6 del codice penale possa trovare applicazione a tali ipotesi qualora ne derivi un concreto vantaggio per l’imputato.

Sempre il secondo comma della norma in esame fa riferimento ad un altro concetto importante: quello di omissione. L’omissione, infatti, si considera compiuta nel luogo in cui il soggetto avrebbe dovuto adempiere il dovere di agire. Non rileva, quindi, ciò che costui abbia compiuto altrove.

È infine importante dare uno sguardo all’applicabilità della norma in esame nel caso di reati concorsuali. Nelle ipotesi di concorso di persone, infatti, affinché la potestà punitiva dello stato possa essere estesa a tutti i compartecipi e a tutta l’attività criminosa (ovunque realizzata) è sufficiente che sia stata osta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, in Italia. È poi importante sottolineare un altro elemento: La Cassazione ha più volte ricordato (ad es nella sent n- 27902 del 16/7/2003) che il reato concorsuale si considera commesso in italia da parte di tutti i concorrenti anche qualora taluno di essi abbia operato stando all’estero

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