Art 583 cp – Nessun risarcimento danni se il pedone era fuori dalle strisce!

 

COPERTINA ART 583 CPP NO RISARCIMENTO AL PEDONE

Art 583 cp – Nessun risarcimento danni se il pedone era fuori dalle strisce!

La Cassazione, con l’ordinanza n. 23519/2015, si è espressa molto chiaramente ed in modo duro contro i pedoni che attraversano fuori dalle strisce pedonali. Qualora, infatti, da tale condotta (che i giudici hanno definito “a tal punto imprevedibile, oltre che imprudente, da rendere l’impatto inevitabile”) discenda un impatto tra il pedone ed un veicolo in transito sulla carreggiata, tale da comportare lesioni gravissime (art 583 cp) per il pedone, non sarà dovuto (dall’automobilista) alcun risarcimento. In altre parole la condotta del pedone, in casi come questi, è ritenuta troppo impudente per poter validamente ascrivere all’automobilista una responsabilità per fatto illecito, dalla quale consegua l’obbligo in capo a costui di risarcire i danni eventualmente cagionati al pedone (pur in presenza di lesioni gravissime ex art 583 cp).

Con l’ordinanza in commento la cassazione ha, quindi, rigettato la richiesta – volta ad ottenere il risarcimento dei danni – da parte dei familiari di un uomo colpito da un’auto mentre costui attraversava la strada (FUORI DALLE STRISCE PEDONALI), riportando lesioni di cui all’art 583 cp (lesioni gravissime – ma il discorso varrebbe altresì per le lesioni gravi di cui all’art 582 cpp)

Il comportamento di chi – ha affermato la cassazione – “attraversava improvvisamente una strada a largo scorrimento, in ora serale, in condizioni di scarsa visibilità e fuori dalle strisce pedonali” parandosi all’improvviso di fronte al conducente che non poteva evitarlo” ESCLUDE la presunzione di responsabilità (N.B. responsabilità che invece grava sul conducente dell’autoveicolo in tutti i casi in cui il soggetto da lui investito stesse attraversando sulle strisce pedonali).

La Cassazione, quindi, concordando con la ricostruzione effettuata dai giudici di merito – i quali avevano ritenuto che la condotta del pedone non consentisse al guidatore dell’auto “neppure la possibilità di una manovra di emergenza” – ha rigettato il ricorso e condannato il pedone al rimborso delle spese giudiziali.

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