Art 530 cpp (sentenza di assoluzione) : COMMENTO!

COPERTINA ART 530 CPP SENTENZA DI ASSOLUZIONE COMMENTO

Art 530 cpp (sentenza di assoluzione) : COMMENTO!

testo di legge:

1. Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.

2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.

3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.

4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.

 

COMMENTO all’art 530 cpp

la formula assolutoria “per non aver commesso il fatto” deve essere usata quando, sul piano meramente materiale, manchi ogni rapporto tra l’attività dell’imputato e l’evento dannoso.

La formula assolutoria “perché il fatto non sussiste” presuppone, invece, che nessuno degli elementi integrativi del reato contestato risulti provato.

Per quanto riguarda l’insufficienza di prove, questa si ha SOLO SE la prova NON assuma quella consistenza ed efficacia tale da poter fondare una affermazione di responsabilità.

Per quanto riguarda, invece, la contraddittorietà della prova questa si ha quando sussiste l’equivalenza delle prove di reietà con quelle di innocenza.

N.B.: in ogni caso la condotta ascritta all’imputato deve essere provata per intero e la condanna NON può essere basata su un quadro probatorio incompleto superato dall’assunto che i fatti provati consentono di immaginare con approssimazione sufficiente i fatti non provato. La completezza del quadro operatorio, naturalmente, può essere raggiunta sia attraverso prove dirette sia attraverso prove indirette o logiche e deve riferirsi NON ad ogni dettaglio della condotta ma all’esistenza dei fatti nei loro aspetti essenziali. Nel caso in cui tale verifica venga omessa ciò impone al giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputato (ai sensi dell’art 530 cpp c.2 )

l’art 530 cpp c.3 impone, poi, la pronuncia di sentenza assolutoria anche nel caso in cui vi sia una “semiplena probatio” in ordine alla sussistenza della causa di giustificazione. In altre parole, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando vi sia il semplice dubbio sulla esistenza di una causa di giustificazione.

…cosa si intende per “dubbio”? La risposta è la seguente: in questo caso il concetto di dubbio deve essere ricondotto a quello di insufficienza o contraddittorietà della prova (di cui al c.2 dell’art 529 cpp). Da ciò consegue che quando la configurabilità di una causa di giustificazione sia stata allegata dall’imputato è necessario procedere ad un’indagine sulla probabilità della sussistenza di tali cause di giustificazione. La presenza di un principio di prova o di una prova incompleta della sussistenza della causa di giustificazione porterà all’assoluzione dell’imputato. Viceversa, l’assoluta mancanza di prove a riguardo (oppure l’esistenza di una prova contraria) comporterà la condanna.

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