Art 5 cp: COMMENTO!

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Art 5 cp (ignoranza della legge penale) : COMMENTO!

Testo della norma

Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale

COMMENTO:

nell’art 5 cp cosa si intende con l’espressione “legge penale”? Con essa si fa riferimento ad ogni norma penalmente sanzionatoria, quindi anche quelle non comprese nel codice penale. Per tale ragione è opportuno domandarsi: che caratteristiche deve avere l’errore su legge penale affinché esso sia considerato inescusabile? Innanzitutto rileva quello che cade sulla struttura del reato. Oltre ad esso, tuttavia, rileva anche quello che incide su norme facenti parte di altre branche del diritto ma introdotti in una determinata norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa

Vi possono essere, tuttavia, dei casi in cui l’errore è inevitabile. A tal proposito la Corte Costituzionale, con un’importantissima sentenza (la n. 364 del 1988) è intervenuta sul tema stabilendo i limiti dell’inevitabilità dell’errore su legge penale. Iniziamo col dire che l’errore, per essere considerato inevitabile e quindi per poter “scusare” la condotta del soggetto agente, deve essere incolpevole. Cerchiamo quindi di capire quando l’errore può essere considerato incolpevole.

Per il cittadino comune, l’errore è considerato incolpevole quando egli abbia assolto, con il criterio dell’ordinaria diligenza, al dovere di informazione. In altri termini, egli dovrà aver espletato tutti gli accertamenti utili al fine di conoscere la legislazione vigente in materia prima di tenere una determinata condotta.

Per il cittadino che svolga una determinata professione è, invece, non soltanto richiesto che costui abbia adottato l’ordinaria diligenza al fine di informarsi correttamente ma, altresì, che egli abbia osservato la specifica normativa inerente all’attività da lui professionalmente esercitata. In altre parole, in questo secondo caso affinché un’eventuale errore commesso dal soggetto agente possa essere ritenuto inevitabile è necessario che costui si sia anche informato benissimo circa la normativa riguardante la sua professione e, nonostante ciò, abbia incolpevolmente tenuto una condotta antigiuridica. Se, infatti, costui non si fosse informato a dovere riguardo alla particolare normativa riguardante la propria professione, non potrebbe poi dolersene sostenendo di essere caduto in errore inevitabile.

A questo punto si pone però un altro interrogativo: che fare se la norma in questione è di dubbia interpretazione? In altri termini: fino a che punto un soggetto può essere ritenuto responsabile per una scorretta interpretazione della legge penale quando essa stessa sia di difficile interpretazione?

Facciamo chiarezza. Da un lato il legislatore è tenuto a formulare norme in modo che siano il più chiare possibile per il destinatario (…purtroppo non sempre accade, però!) e, dall’altro, l’errore è scusabili in presenza di una oggettiva ed insuperabile oscurità della norma. Quindi, in altri termini, la difficoltà interpretativa deve essere davvero molto alta affinché un’eventuale errore di intepretazione sia considerato come inevitabile.

Possiamo quindi dire che in forza dell’art 5 cp la conoscenza della legge penale è quindi presunta quando l’agente abbia posto in essere con coscienza e volontà il fatto vietato dalla legge penale. Abbia agito con dolo, insomma. Attenzione però: affinché il dolo sia ravvisabile è irtrilevante che il soggetto agente abbia coscienza dell’offesa ai valori tutelati. È sufficiente, infatti, che costui volontariamente abbia tenuto una condotta che sa essere (o che adottando l’ordinaria diligenza avrebbe dovuto sapere) sanzionata da una legge penale (questa consapevolezza basta, insomma).

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