Art 425 cpp – SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

COPERTINA ART SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

Art 425 cpp – SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

(P.S. per rimanere aggiornato sui prossimi articoli, entra nel GRUPPO FB! CLICCA QUI: GRUPPO FB DIRITTOSEMPILCE.ALTERVISTA.ORG ) 😉

Art 425 cpp (sentenza di non luogo a procedere)

il c.1 dell’art 425 cpp si occupa di indicare una serie di condizioni che se (alternativamente) presenti IMPONGONO al giudice di dichiarare sentenza di non luogo a procedere. In pratica, Se

-sussiste una causa di estinzione del reato o per la quale l’azione penale NON doveva essere esercitata o NON deve essere proseguita

-se il fatto NON è previsto dalla legge come reato oppure se il fatto NON sussiste o se risulta che l’imputato NON lo ha commesso

-se il fatto NON costituisce reato o si tratta di persona NON punibile per qualsiasi causa

il c.2 dell’art 425 cpp afferma che il giudice, nel pronunciare la sentenza di non luogo a procedere, DEVE tener conto delle circostanze attenuanti (la norma infatti aggiunge che, in presenza di circostanze attenuanti, si applica l’art 69 cp)

il c.3 dell’art 425 cpp si occupa di indicare altre condizioni in presenza delle quali il giudice DEVE pronunciare sentenza di non luogo a procedere. In pratica, il giudice deve pronunciarla anche quando gli elementi di prova acquisiti siano insufficienti, contraddittori o cmq non idonei a sostenere l’accusa in giudizio.

(P.S. questo terzo comma merita un commento molto approfondito e, per tale ragione, ho preferito non includerlo all’interno di questo articolo ma, invece, di realizzarne uno apposito nei prossimi giorni!)

Il c.4 dell’art 425 cpp afferma invece che il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando dal proscioglimento conseguirebbe l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Il c.5 dell’art 425 cpp pone, infine, un collegamento con l’art 537 affermando che si applicano le disposizioni contenute in tale art.

 

Art 427 cpp (condanna del querelante alle spese e ai danni)

il c.1 dell’art 427 cpp afferma che quando con la sentenza di non luogo a procedere sia stato accertato che il querelato non ha commesso il fatto oppure il fatto compiuto non costituisce reato il querelante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dallo stato per il procedimento

il c.2 dell’art 427 cpp si occupa della eventuale rifusione delle spese sostenute dall’imputato. In pratica, se richiesto, il giudice può ordinare anche la rifusione delle spese sostenute dall’imputato e se il querelante si era costituito parte civile può ordinare che costui paghi anche le spese sostenute dal responsabile civile (citato in giudizio o intervenuto spontaneamente). Questo comma, in chiusura, precisa però che il giudice quando ricorrono gravi motivi può anche compensare in tutto o in parte le spese.

Il c.3 dell’art 427 cpp si occupa di indicare quando il querelante debba risarcire i danni all’imputato e al responsabile civile. Molto semplicemente questo accade quando sia stato accertato che il querelante era in colpa grave.

Il c.4 dell’art 427 cpp si occupa invece di indicare quali sono i soggetti che possono proporre impugnazione (ai sensi dell’art 428 cpp) al capo della sentenza che abbia statuito sulle spese e sui danni. In pratica sono legittimati attivamente il querelante, l’imputato e il responsabile civile.

Il c.5 dell’art 427 cpp , infine, si occupa di indicare che cosa accada qualora il reato si sia estinto a causa della rimessione della querela. Molto semplicemente, in tale ipotesi, si applica l’art 340 c.4 cpp

 

art 434 cpp (casi di revoca della sentenza di non luogo a procedere)

l’art 434 cpp afferma questo: qualora vengano scoperte nuove fonti di prova che da sole o unitamente a quelle già acquisite giustifichino il rinvio a giudizio, il GIP su richiesta del PM revoca la sentenza di non luogo a procedere.

Art 435 cpp (richiesta di revoca)

il c.1 dell’art 435 cpp afferma che il PM, con la sua richiesta, richiede o il rinvio a giudizio (se le nuove fonti di prova che ha indicato siano già state acquisite) o la riapertura delle indagini (se le nuove fonti di prova che ha indicato siano ancora da acquisire).

Il c.3 dell’art 435 cpp afferma, infine, che qualora il GIP non ritenga innammissibile la richiesta fissa la data dell’udienza in camera di consiglio, ordina la nomina di un difensore d’ufficio se l’imputato ne è privo, ordina la notificazione del provvedimento che abbia fissato l’udienza in camera di consiglio all’imputato, al suo difensore e alla persona offesa. Il procedimento segue il disposto dell’art 127 cpp.

(P.S. per rimanere aggiornato sui prossimi articoli, entra nel GRUPPO FB! CLICCA QUI: GRUPPO FB DIRITTOSEMPILCE.ALTERVISTA.ORG ) 😉

©Riproduzione riservata

Precedente art 408 cpp e art 409 cpp : COMMENTO! Successivo Principio di specialità diritto penale (art 15 cp) : SPIEGATO!