art 336 cpp e ss : La QUERELA nel Processo Penale

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art 336 cpp e ss : La QUERELA nel Processo Penale

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la querela è disciplinata dall’art 336 cpp e ss ed è l’atto con il quale la persona offesa dal reato manifesta la volontà che si proceda contro l’autore del reato. Essa assume rilevanza solo quando la procedibilità del reato presuppone la querela (in altre parole, non è necessaria per tutti quei reati procedibili d’ufficio).

Il titolare del diritto di sporgere querela è la persona offesa dal reato.

Quando la persona offesa dal reato sia un minore degli anni 14 o un interdetto la querela deve essee proposta dai genitori/tutori del minore e dal curatore dell’interdetto.

Quando la persona offesa dal reato sia un minore MA abbia compiuto gli anni 14 oppure quando la persona offesa dal reato sia un soggetto inabilitato la legittimazione a sporgere querela spetta anche agli stessi soggetti (tuttavia, in questi casi, qualora essi non sporgano querela questa può essere sporta dai genitori/tutori e dal curatore – anche in contrasto con la volontà del minore e dell’inabilitato di sporgerla).

Ai sensi degli art 336 cpp e ss la querela, cmq sporta, ha effetto contro tutti i soggetti che abbiano eventualmente concorso nella commissione del reato e, altresì, qualora sia proposta soltando da una delle persone offese dal reato si considera come fosse stata proposta da tutte.

Il diritto di querela deve esercitarsi (a pena di decadenza!) entro 3 mesi dalla commissione del fatto di reato.

gli art 336 cpp e ss dispongono poi che la querela può essere proposta per iscritto o oralmente e deve contenere la descrizione del fatto di reato, delle generalità della persona che lo ha commesso (qualora queste siano note alla persona offesa) e degli eventuali testimoni.

Il diritto di proporre querela può estinguersi. Ebbene, l’estinzione del diritto di proporre querela interviene nei seguenti casi:

-rinuncia preventiva (ovviamente, successivamente all’avvenuta commissione del reato – con l’espressione “preventiva” si intende dire che la persona offesa pur potendo proporre querela decide di non farlo).

-per decadenza: qualora la querela NON sia proposta entro 3 mesi dal compimento del fatto di reato

-per morte della persona offesa:

PRIMA di averla proposta: la querela NON può più essere proposta (art 126 c.1 cp)

DOPO averla proposta: la querela PUÒ essere proseguita dagli eredi (qualora questi non intendano operare la remissione della stessa.

-per remissione: la persona offesa dal reato (o i suoi eredi in caso di morte avvenuta dopo la proposizione della stessa) possono decidere di ritirare la querela precedentemente sporta.

Per quanto riguarda il pagamento delle spese processuali, se al termine del giudizio di querela il querelato viene assolto queste sono pagate dal querelante…MA! Ciò NON accade qualora il querelato NON sia assolto con formula piena ma sia, invece, assolto per insufficienza o contraddittorietà delle prove (in altre parole, non si giunga ad una pronuncia di assoluzione che abba accertato che il querelato non ha commesso il fatto ma, invece, il querelato è stato assolto perché non si è riusciti a provare la sua colpevolezza).

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