Art 300 cpc e ultrattività del mandato alla lite

Che rapporto c’è tra l’art 300 cpc e l’ ultrattività mandato alle liti?

KEYWORDS: art 300 cpc; ultrattività mandato ad litem; ultrattività mandato avvocato morte cliente; morte parte ultrattività mandato

L’art 300 cpc (Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace) afferma che:

I. Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

II. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell’articolo precedente.

III. Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell’evento.

IV. Se questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292. Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione.

Quindi, se nel giudizio di primo grado Tizio e Caio erano costituiti a mezzo del loro difensore, l’Avv. Sempronio munito di procura per i gradi di merito, e successivamente muoiono, se il loro decesso non viene dichiarato né notificato nel corso del giudizio di primo grado e quindi l’appello è stato notificato presso il loro difensore munito di procura, i due ricorrenti possono lamentare la nullità insanabile del procedimento di appello per difetto del contraddittorio ex art. 300 e ss.cod. proc. civ. per nullità della notifica dell’atto di appello?

La risposta è NO.

Come ha ricordato di recente la Cassazione (Cass., Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295), infatti, siccome l’appello è stato notificato presso il loro difensore munito di procura, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione.

Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.

©Riproduzione riservata

entra nella PAGINA FB! CLICCA QUI: PAGINA FB DIRITTOSEMPLICE

-entra nel GRUPPO FB! CLICCA QUI: GRUPPO FB DIRITTOSEMPILCE.ALTERVISTA.ORG )

-aggiungimi su LINKEDIN

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER inserendo la mail nel box qui sotto! 😉

Precedente Diritti di una ragazza madre : bonus bebè e mantenimento del figlio da parte del padre del bambino Successivo Camera di consiglio, il giudice si pronuncia con decreto: il provvedimento è nullo?