Art 3 cpp (questioni pregiudiziali) : COMMENTO!

COPERTINA ART 3 CPP QUESTIONI PREGIUDIZIALI

Art 3 cpp (questioni pregiudiziali) : COMMENTO!

 

Testo di legge:

1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l’azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione.

2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La corte decide in camera di consiglio.

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.

 

COMMENTO all’ art 3 cpp

dalla lettura del primo comma della norma si evince che le ipotesi di questioni pregiudiziali sono state drasticamente ridotte e, inoltre, si è attribuito al giudice penale il potere (non, quindi, l’obbligo) di sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide la questione, a condizione però che: si tratti di controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza che si presenti seria e la cui trattazione sia già in corso (in sede civile).

È da segnalare, inoltre, che la sospensione del procedimento è un mezzo eccezionale cui il giudice deve o può far ricorso (a seconda dei casi) solo quando la legge lo preveda espressamente e quindi quando la decisione dipenda dalla risoluzione di una questione pregiudiziale costituzionale oppure dalla risoluzione di una questione civile o amministrativa. In tutti gli altri casi, infatti, il giudice penale è tenuto a risolvere ogni questione pregiudiziale, con efficacia non vincolante.

Che efficacia ha la decisione sulla questione pregiudiziale?

Come si evince dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art 3 cpp la decisione pregiudiziale passata in giudicato è vincolante per il giudice penale solo se è relativa a questioni di stato di famiglia o cittadinanza. Negli altri casi, infatti, non è vincolante ma può essere liberamente apprezzata dal giudice.

Al giudice penale è preclusa, poi, la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscano il presupposto dell’illecito penale qualora sia intervenuta, sul tema, una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo.

N.B. : tale preclusione, tuttavia, non si estende anche ai profili di illegittimità che siano fatti valere in sede penale e non siano stati precedentemente dedotti e decisi in quella amministrativa.

Con riguardo, poi, al potere di sospensione conferito al giudice penale dal c.1 dell’art 3 cpp e disciplinato – quanto ai suoi effetti – dal comma seguente, non è chiarissimo quale sia il rimedio nell’ipotesi di sospensione del processo che sia stata dichiarata fuori dall’ipotesi stabilita dal c.1 della norma in esame. La cassazione, sul punto, si è espressa nel seguente modo: in caso di erronea sospensione l’ordinanza va sempre revocata dallo stesso giudice di merito. Tuttavia, è da segnalare che il c.2 dell’art 3 cpp dicendo che la sospensione “è soggetta a ricorso per cassazione” fa intuire come il legislatore abbia inteso subordinare l’eventuale revoca dell’ordinanza sospensiva erroneamente pronunciata all’effettivo ricorso per cassazione presentato contro di essa. Di conseguenza, in mancanza di ricorso per cassazione avverso tale ordinanza questa può tranquillamente produrre i suoi effetti (pur se contrasti con il c.1 della norma in esame).

Con riguardo, infine, agli effetti dell’eventuale sospensione del processo sulla prescrizione del reato, si segnala quanto segue: la Cassazione ha più volte affermato che laddove si tratti di sospensione del processo penale per ipotesi di sospensione espressamente previste dalla legge, la prescrizione del reato deve ritenersi sospesa durante il periodo di sospensione del processo.

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