Art 29 cp : COMMENTO!

COPERTINA ART 29 CP

Art 29 cp (Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizione dai pubblici uffici)

Testo di legge:

1.La condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

2.La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

COMMENTO:

Il c.1 dell’art 29 cp si occupa di precisare due cose:

a)l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici può conseguire soltanto ad una condanna all’ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.

b)l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni consegue alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni.

Il c.2, invece, chiarisce che, oltre ai casi previsti dal primo comma, anche quando siano state accertate (insieme o in alternativa tra di loro) abitualità, professionalità nel delitto, tendenza a delinquere allora il giudice deve disporre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici

I presupposti per l’applicazione della pena accessoria, previsti dall’art 29 cp, hanno finalità retributive e di prevenzione generale, essendo ancorate alla gravità della condanna e/o alla pericolosità del condannato.

La Cassazione (Cass. 13/11/2003, n. 43604) ha affermato che ai fini dell’irrogazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici il giudice debba tenere conto dell’entità della pena (in accordo con quanto risulta dalla sentenza di condanna) non potendo in alcun modo operare una distinzionetra attenuanti meramente procsasuali o premiali – che, come tali, costituiscono incentivo affinché l’imputato collabori – e attenuanti di merito che incidono, invece, sulla effettiva gravità del reato. Perché? Perché proprio l’art 29 cp non consente di scindere la iduzione premiale della pena principale determinata in relazione alla gravità del reato.

Cosa accade se, in sede di gravamente, la pena irrogata in primo grado viene ridotta al di sotto del limite per il quale la pena accessoria “scatta” di diritto come conseguenza alla condanna? La risposta è semplice: l’interdizione dai pubblici uffici dovrà essere revocata.

In che rapporto sono la pena accessoria in esame (quindi quella dell’interdizione dai pubblici uffici) e l’art 81 cp?

Allora, sia in caso di reato continuato che in caso di concorso di reati, la valutazione del giudice in ordine all’applicabilità della pena accessoria va effettuata con riferimento alla pena base stabilita per il reato più grave (nel caso di reato continuato) e con riguardo alle singole pene (nel caso di concorso di reati. Quindi, in altre parole, come ha di recente ricordato la Cassazione (Cass. II, 22/6/89) l’interdizione può essere disposta SOLO SE la pena base (senza quindi l’aumento) consista nella condanna per un tempo che non sia inferiore a 5 anni o a 3 anni nel caso di interdizione temporanea.

Ai fini dell’applicazione della pena accessoria di cui al presente art 29 cp non si deve, inoltre, tener conto nemmeno delle eventuali cause di estinzione della pena. Qualora, poi, l’applicazione della pena detentiva dia stata richiesta dalle parti (in misura NON inferiore a 3 anni) ciò comporta l’irrogazione dell’interdizione dai pubblici uffici (N.B. In questo caso l’interdizione sarà temporanea).

…per rimanere aggiornato sui prossimi articoli:

-entra nella PAGINA FB! CLICCA QUI: PAGINA FB DIRITTOSEMPLICE

-entra nel GRUPPO FB! CLICCA QUI: GRUPPO FB DIRITTOSEMPILCE.ALTERVISTA.ORG )

-aggiungimi su LINKEDIN

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER inserendo la mail nel box qui sotto! 😉

©Riproduzione riservata

Precedente PUBBLICARE CONVERSAZIONI PRIVATE È REATO? Successivo Art 1 cc (Capacità giuridica) : COMMENTO!