Art 28 cpp (Casi di conflitto) : COMMENTO

ART 28 CPP CASI DI CONFLITTO COMMENTO

Art 28 cpp (Casi di conflitto) : COMMENTO

Testo di legge

1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:

a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali

contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;

b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest’ultimo.

3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione.

Commento

la denuncia di conflitto positivo prevista dall’art 28 cpp ha l’obiettivo di prevenire il contrasto tra giudicati (ciò nell’interesse del corretto esercizio della giurisdizione).

Con riguardo alle condizioni del conflitto, questo può essere positivo o negativo a seconda che i giudici in conflitto prendano oppure rifiutino di prendere conoscenza del medesimo fatto ascritto alla medesima persona. La disciplina del codice, quindi, ha lo scopo di evitare la moltiplicazione dei processi oppure il loro arresto a tempo indeterminato.

Affinché sorga un conflitto negativo è necessario che siano presenti formali provvedimenti in merito all’incompetenza. Inoltre, è altresì necesario che esso si riferisca al medesimo fatto ascritto allo stesso soggetto – e ciò indipendentemente dalla qualificazione giuridica.

Quando è inammissibile la denuncia del conflitto? Lo è se subentrano fatti nuovi o se si tratta di violazioni della stessa norma reiterata nel tempo.

Nel caso di rifiuti plurimi, la Cassazione (Cass. 5/4/2011 n. 249925) ha affermato che non sissiste conflitto negativo di competenza qualora il giudice (a cui gli atti siano stati trasmessi da un altro giudice dichiaratori incompetente) ritenga a sua volta competente un terzo giudice che non si sia ancora pronunciato sulla competenza.

L’oggetto del conflitto può sorgere esclusivamente tra giudici e non, quindi, con il PM (perché costui, lo si ricorda, è parte processuale) – sul punto anche la giurisprudenza è pacifica. Inoltre è necessario che il contrasto riguardi la cognizione del fatto e, di conseguenza, non è ipotizzabile quando si tratti di assunzione di incidente probatorio.

Riguardo, poi, ai presupporti del conflitto è necessario che si sia già costituito il rapporto processuale e sia stata quindi individuata la persona a cui il fatto risulta ascritto.

I giudici, poi, devono essere diversi nel seguente senso: non dvevono appartenere al medeismo ufficio giudiziario (qualora questo sia articolato in sezioni). Non devono, poi, essere di ordine diverso. Perché? Perché la decisione del giudice d’appello (anche qualora fosse errata) non può legittimare la proposta di conflitto. Il problema, quindi, va risolto con gli ordinari mezzi di impugnazione. Va inoltre esclusa l’applicazione del regime dei conflitti ache per le dichiarazioni di nullità assoluta ed insanabile del giudizio di primo grado da parte del giudice d’appello. Perché? Perché in tale ipotesi l’unico rimedio è il ricorso per cassazione. Anche la Cassazione (Cass 17/1/97 n 206516) è concorde sul punto.

Con riguardo poi ai rapporti fra il GUP e il giudice del dibattimento l’articolo in esame è chiarificatore. Il c.2 dell’art 28 cpp, infatti, esclude ogni possibilità di conflitto dando prevalenza alla decisione del giudice dibattimentale. Questa soluzione è stata ritenuta NON in contrasto con l’articolo 101 della Costituzione perché la prevalenza della decisione del giudice dibattimentale (in caso di conflitto è sancita proprio da una legge che ha inteso privilegiare la definizione sollecita dei processi ed è stata, altresì, ribadita dalla Corte Cost in diverse pronunce (di cui l’ultima 5/2/2001 n. 37). La regola prevista dal comma 2 dell’art 28 cpp non può invece ritenersi applicabile quando la decisione del giudice dibattimentale si concretizzi in un provvedimento abnorme.

È inoltre inammissibile il conflitto di competenza tra la Cassazione e altro giudice, anche in relazione ai provvedimenti della Cassazione attributivi della competenza. È infatti estraneo al sistema processuale un’ipotesi di conflitto tra un giudice di merito e quello di legittimità i cui provvedimenti siano definitivi e di esecuzione immediata, ad eccezione dell’ipotesi in cui sia ravvisabile di errore non concettuale – rimediabile con procedimento di rettificazione nei casi tassativamente previsti.

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