Art 2744 cc : COMMENTO!

COPERTINA ART 2744 CC COMMENTO
L’art 2744 cc disciplina il divieto di patto commissorio.

Che cos’è questo patto?

Dalla lettera della norma si evince che esso è il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore.

Qual’è la ragione di tale divieto?

Semplice: il legislatore ha voluto evitare che, un simile patto, consentisse al creditore di soddisfare il proprio credito (a fronte dell’inadempimento del debitore) SENZA ricorre alla procedura di espropriazione forzata. Tale procedura, infatti, è OBBLIGATORIA – qualora il creditore abbia necessità di costringere coattivamente il debitore a saldare il proprio debito.

Altra questione importante è la seguente: in presenza di un patto commissorio (ovviamente nullo, così come espressamente stabilito dall’art 2744 cc) cosa accade al contratto nel quale si inserisce? Esso diviene, automaticamente, nullo oppure no?

La risposta è la seguente: NON diviene nullo, A MENO CHE, non risulti che la previsione di un patto commissorio sia stata DETERMINANTE per le parti, al fine di stipulare il contratto.

Quanto appena detto è confermato dall’art 1419 c.1 cc, in base al quale “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”

è da segnalare, tuttavia, che il patto commissorio, sicuramente vietato dal codice civile italiano, NON lo è in tutti gli ordinamenti dell’UE.

Per tale ragione, un’eventuale legge straniera che lo consenta non deve essere giudicata contraria all’ordine pubblico internazionale. La Cassazione sul punto (a sez. unite) si è pronunciata con la sentenza n. 14604 del 2011, proprio in tal modo.
Cosa accade, allora, se è una legge italiana (o meglio, attualmente è ancora un decreto legislativo che recepisce la direttiva UE sul credito bancario – la direttiva UE n. 17/2014) a prevedere un’ipotesi di patto commissorio?

Il problema è aperto.

Proprio in questi giorni, infatti, il governo ha predisposto un decreto legislativo in base al quale chi non pagherà in tempo le rate del mutuo potrebbe subire la seguente conseguenza (automatica!): l’obbligo, anche senza bisogno di una causa e di un pignoramento, di consegnare immediatamente la propria casa alla banca che ha l’ipoteca.

Ma allora il divieto di patto commissorio che fine fa?

Infatti se, da un lato, la normativa europea (l’art 28 della direttiva UE n. 17/2014) sancisce espressamente che “gli Stati Membri non possono impedire alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito”; dall’altro, il nostro diritto interno VIETA il patto commissorio. Inoltre, come detto poc’anzi, la Cassazione ha affermato che il patto commissiorio NON deve certamente considerarsi contrario all’ordine pubblico internazionale (perché non si può certo pretendere che tutti gli stati considerino illegale il patto commissorio) ma NON ha, invece, in tal modo considerato tale tipo di patto valido qui in italia per il solo fatto che sia previsto da una legge straniera (o da una direttiva europea).

Ad oggi, quindi, tale decreto legislativo appare fortemente contrastante con l’art 2744 cc.

Attendiamo successivi sviluppi per riprendere il discorso.

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