Art. 2247 c.c. : GIURISPRUDENZA

TESTO DI LEGGE:

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

 

GIURISPRUDENZA:

 

2019:

Cassazione Sez. QUINTA CIVILE, Sentenza n.23679 del 24/09/2019 ; Cassazione Sez. QUINTA CIVILE, Sentenza n.23682 del 24/09/2019):

L’art. 2247 c.c. stabilisce che con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Nel- le società semplici, laddove lo scopo perseguito è di mero godimento, il contratto sociale difetta del requisito di economicità previsto dalla norma, pertanto, secondo l’indirizzo prevalente sostenuto dalla dottrina, non sarebbe applicabile la disciplina di diritto societario, ma quella in materia di comunione (art. 2248 c.c.). Ne consegue che nel caso di attività di mero godimento, non le norme del diritto societario si renderebbero applicabili, ma quelle della comunione: nella comunione il bene comune forma oggetto di godimento, il quale rappresenta il fine della comunione, mentre nella società il godimento è il mezzo per l’esercizio dell’attività di impresa (Cass. n. 6361 del 2004).

 

2018:

Cassazione Sez. PRIMA CIVILE, Ordinanza n.23952 del 02/10/2018

costituisce principio consolidato di questa Corte che l’elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e società è costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite una attività imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni, stante il disposto dell’art.2248 c.c., che assoggetta alle norme dell’art. 1100 c.c. e segg., la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento (Cass.20.2.1984 n. 1251; Cass.6361/2004; Cass. 3028/2009). Nella comunione a scopo di godimento, espressamente disciplinata dall’art.2248 c.c., vi è una situazione giuridica di contitolarità (presupponendo, pertanto, la comproprietà del bene in capo a tutti coloro che vi partecipino) e si caratterizza per il fatto che oggetto del godimento (fine esclusivo della comunione) è il bene comune; nella società (che va istituita per contratto) rileva l’esercizio in comune di un’attività svolta a fine di lucro da parte di più soggetti, per l’esercizio della quale non è necessaria alcuna comunione di beni, che sono soltanto lo strumento attraverso il quale essa viene a realizzarsi e operare. Anche di recente questa Corte, con riguardo alla prova dell’accordo societario, ha chiarito che il giudice del merito può desumere l’esistenza dell’accordo societario, anche in mancanza di prova scritta, aliunde, con ogni mezzo di prova previsto dall’ordinamento (Cass. 5961/2010; conf.Cass.8981/2016).

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Art. 2247 c.c. - Contratto di società: GIURISPRUDENZA
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