Art 21 cpp (Incompetenza) : COMMENTO!

COPERTINA ART 21 CPP INCOMPETENZA COMMENTO

Art 21 cpp (Incompetenza) : COMMENTO!

Testo di legge:

1. L’incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’articolo 23 comma 2.

2. L’incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491 comma 1. Entro quest’ultimo termine deve essere riproposta l’eccezione di incompetenza respinta nell’udienza preliminare.

3. L’incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.

Commento

Ai sensi del c.1 dell’art 21 cpp, l’incompetenza per materia è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo ad eccezione di due ipotesi:

1)quando la competenza appartiene ad un giudice inferiore: in tale ipotesi il vizio di incompetenza può essere eccepito entro il termine indicato nell’art 23 c.2 cpp della presente norma che, come si evince dalla lettura del suo testo, richiama direttamente l’art 491 c.1 cpp.

2)quando l’incompetenza sia causata dalla connessione: in tale ipotesi il c.3 della presentenorma richiama nuovamente l’art 491 c.1 cpp.

L’incompetenza per territorio, invece, a norma del c.2 dell’art 21 cpp, è rilevabile ed eccepibile entro termini brevi: l’udienza preliminare o, in mancanza di questa, la costituzione per la prima volta delle parti in dibattimento. Perché? Perché questo tipo di incompetenza NON intacca la qualità o la capacità del giudice (per tale motivo, quindi, sono giustificati i termini brevi appena indicati).

L’incompetenza per connessione, poi, ai sensi del c.3 dell’art 21 cpp è rilevabile ed eccepibile entro gli stessi termini brevi previsti dal comma precedente per l’incompetenza per territorio.

E nei casi dubbi?

In tali ipotesi va privilegiata la competenza del giudice superiore. L’eventuale eccezione di incompetenza, infatti, per essere accolta deve essere fondata su elementi certi ed inequivocabili.

Con riguardo, poi all’incompetenza territoriale è importante ricordare che la relativa eccezione è proponibile anche in occasione della celebrazione del giudizio abbreviato che non sia stato, però, preceduto da udienza preliminare. Qualora, invece, il rito abbreviato venga instaurato nella medesima udienza, l’eccezione di incompetenza può essere sollevata nel corso di tale giudizo ma solo se tale eccezione fosse già stata proposta e rigettata in sede di udienza preliminare.

E nei confronti degli atti del GIP?

Nei confronti degli atti del gip si ritiene che NON possa essere sollevata l’eccezione di incompetenza per territorio. Perché? Perché il gip NON è giudice del processo essendolo, invece, di singoli atti processuali. In ogni caso il gip ha la possibilità di rilevare la propria competenza d’ufficio con un provvedimento che non sarà impugnabile ma soltanto denunciabile in sede di conflitto. Perché? Perché la tassatività dei mezzi di impugnazione non consente di impugnare tale provvedimento (Cass 12/3/96 n. 203985).

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