Art 19 cpc : COMMENTO!

art 19 cpc

Art 19 cpc : COMMENTO!

In questo articolo, dopo aver riportato il testo della norma, l’art 19 cpc verrà analizzato e commentato al fine di comprenderne meglio la ratio.

Art 19 cpc (Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute)

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. E’ competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda.

Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 ss. del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.

 

La ratio della norma è la seguente: specificare il foro generale delle persone giuridiche e indicare, di conseguenza, la competenza del giudice del luogo in cui la persona giuridica ha sede legale.

il c.1 dell’art 19 cpc parla di sede legale. cosa significa tale espressione? Essa si riferisce al luogo in cui si trovano gli organi che sono muniti del potere necessario al fine di rappresentare l’ente.

Altro quesito molto importante è il seguente: come viene stabilita la sede legale? Semplice: dalla legge oppure, nel caso di persona giuridica di diritto pubblico, con decreto istitutivo. O ancora, per le persone giuridiche di diritto civile, la sede viene stabilita nell’atto costitutivo o nello statuto.

È necessario, altresì, considerare un’importante distinzione: quella tra sede registrata e sede effettiva. Che differenza c’è? La risposta è la seguente: la sede effettiva è quella che si trova nel luogo in cui si svolgono CONCRETAMENTE le attività di amministrative e di direzione dell’ente. La sede registrata, invece, è quella che risulta dal registro delle persone giuridiche (tenuto presso la Camera di Commercio) e, per le società di capitali, dal registro delle imprese

chi è, poi, il giudice competente? Posto che i fori sono elettivamente concorrenti, l’attore ha la possibilità di sciegliere tra di essi!

il c.2 dell’art 19 cpc introduce, invece, l’espressione “rappresentanza organica”. Cosa si intende, di preciso? Essa fa riferimento ad una condizione di immedesimazione tra l’organo e la persona giuridica. Perché? Perché la persona giuridica opera nella realtà giuridica mediante i propri organi. Quindi solo grazie ad essi è in grado di manifestare la propria volontà.

l’art 19 cpc c.2 si chiude, poi, con la seguente espressione “autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda”. Da essa si deduce che, qualora la persona giuridica abbia una sede secondaria ed un rappresentante autorizzato a rappresentarla in giudizio in relazione all’oggetto della domanda, ad essere competente è anche il giudice del luogo in cui si trova questa sede. (N.B. È un foro generale analogo a quello previsto al c.1)

il c.3 dell’art 19 cpc cita, infine, tre fori: il foro della sede nominale; quello del luogo nel quale l’attività viene esercitata in modo continuativo e quello della sede secondaria. Perché? Perché tutti questi fori sono individuati dalla norma per uno scopo ben preciso: consentire all’attore di scegliere liberamente tra di essi (ovviamente con riguardo solamente al foro generale degli enti collettivi non riconosciuti)

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