Art 18 cpc : COMMENTO

COPERTINA ART 18 CPC COMMENTO

Art 18 cpc : COMMENTO

Art 18 cpc
(Foro generale delle persone fisiche)

Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.
Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore.

 

L’art 18 cpc indica il foro generale delle persone fisiche. Cosa si intende con l’espressione “foro generale”? Semplice: il giudice dinnanzi al quale la parte (persona fisica!) può essere convenuta per una causa civile di qualsiasi tipo.

in base a quanto stabilito dal c.1 dell’art 18 cpc il giudice territorialmente competente è quello di uno dei 3 seguenti luoghi: domicilio, residenza o dimora del convenuto. I primi due (domicilio e residenza) sono fori elettivamente concorrenti (ciò significa, in altre parole, che all’attore è riconosciuta la facoltà di sceglierne uno dei due – qualora essi non coincidano). Per quanto riguarda il terzo (la dimora) la norma in esame è chiara sul punto “se questi (domicilio o residenza) sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora”. Quindi il giudice luogo in cui il convenuto ha la dimora sarà quello competente nell’unico caso in cui domicilio e residenza siano sconosciuti.

Anche se il c.1 dell’art 18 cpc non lo dice, è importante sottolineare che una particolare forma di tutela è riconosciuta la consumatore dal d. lgs. 206/2005 (Codice del consumo). Nei riguardi dei consumatori è infatti previsto un foro esclusivo speciale. In pratica, quando ad essere convenuto è un consumatore, il giudice competente è quello del luogo in cui il consumatore sia residente o abbia eletto il proprio domicilio.

Domanda: Il foro del consumatore è derogabile dalle parti?

Risposta: certamente, A CONDIZIONE CHE tale deroga sia frutto di una trattativa individuale. In assenza di trattativa, infatti, l’eventuale clausola che derogasse a tale previsione sarebbe VESSATORIA

il c.2 dell’art 18 cpc enuncia chiaramente che “Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore”. Quindi, il giudice territorialmente competente sarà quello del luogo in cui risiede l’attore SOLO SE il convenuto NON abbia residenza, domicilio o dimora nella repubblica opure qualora la dimora sia sconosciuta.

Cosa accade nel caso in cui entrambe le parti non abbiano la residenza nello Stato?

Anche se l’art 18 cpc non lo dice, la competenza per territorio spetta a qualsiasi giudice adito dall’attore (ovviamente, a condizione che sussista la giurisdizione italiana).

…proseguiamo, adesso, con la spiegazione della norma successiva: l’art 19 cpc
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