Art 1470 cc : LA COMPRAVENDITA

 ART 1470 CC LA COMPRAVENDITA

Art 1470 cc : LA COMPRAVENDITA

la compravendita è un contratto. È disciplinata dal codice civile, in particolare a partire dall’art 1470 cc. Essendo disciplinata da codice, essa fa parte di quei contratti che si definiscono “nominati” perché, appunto, espressamente disciplinati dalla legge (in questo caso dal codice civile).

In questo articolo analizzeremo tutta la disciplina della compravendita. Essendo un contratto abbastanza complesso sarà necessario apportare costanti aggiunte alla trattazione. Cercherò, tuttavia, di essere il più completo possibile. Lo scopo di questo articolo, infatti, sarà quello di trattare compiutamente il contratto in questione attraverso numerosi esempi supportati, naturalmente, dal dettato codicistico.

 

PREMESSA:

questo articolo è stata pensato, soprattutto, per gli studenti che si accingono per la prima volta a studiare il diritto civile. Per chi conosce molto bene in diritto privato, infatti, il contenuto di questo articolo potrebbe risultare abbastanza ovvio. Tuttavia, nei prossimi giorni, provvederò a realizzare articoli molto più specifici il cui collegamento verrà inserito con un semplice link ipertestuale sul numero degli articoli che appariranno nel corso della trattazione (in modo da consentire, a chi desiderasse approfondire, la possibilità di farlo)

…Bene, Iniziamo!

Tizio, desideroso di cambiare il proprio computer (che essendo ormai datato necessita di essere sostituito), si reca presso un negozio di elettronica. Una volta entrato trascorre diverso tempo tra i vari scompartimenti, ma alla fine trova ciò che fa al caso suo: un bel computer ad un prezzo vantaggioso. Si reca alla cassa, prende la propria carta di credito, paga ed esce tutto soddisfatto.

L’esempio appena riportato rappresenta, molto semplicemente, una tipica e normalissima procedura d’acquisto che ciascuno di noi, almeno una volta nella vita, ha compiuto.

Ebbene, se volessimo analizzare “da un punto di vista giuridico” ciò che è accaduto nell’esempio, cosa potremmo dire?

Innanzitutto che tizio ha stipulato un contratto di compravendita ex art 1470 cc. Acquistando il computer, infatti, ha ottenuto il trasferimento del diritto di proprietà sul computer (precedentemente al suo acquisto, infatti, questo era ancora di proprietà del negozio in cui tizio si è recato). Ovviamente, posto che il contratto di compravendita è di tipo oneroso, Tizio ha dovuto pagare un prezzo al fine di ottenere il suddetto trasferimento.

L’art 1470 cc ci dice, infatti, proprio questo “La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.”

L’esempio fatto, lo si ripete, è davvero molto semplice. Tuttavia, non sempre è così facile acquistare un bene. O meglio, ci sono dei casi in cui alcuni tipi di soggetti NON possono comprare determinati beni. Queste ipotesi costituiscono dei divieti speciali di comprare, elencati nell’art 1471 cc “Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:

1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;

2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;

3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;

4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell’articolo 1395.

Nei primi due casi l’acquisto è nullo; negli altri è annullabile.”

Torniamo per un istante all’esempio fatto. Immaginiamo che tizio, dopo essere uscito dal negozio, si rechi a casa, posi il pc e poi esca nuovamente con la moglie. Data la bella giornata, infatti, entrambi decidono di recarsi in campagna presso l’abitazione di un agricoltore da cui tutti gli anni acquistano una grande quantità di albicocche con le quali Caia (la moglie di tizio) realizza un’enorme quantità di marmellata. Una volta giunti a destinazione a Caia squilla il telefono, così Tizio le fa cenno di rimanere in macchina e si reca da solo presso l’abitazione dell’agricoltore, al fine di acquistare le tanto desiderate albicocche. Una volta messosi d’accordo con l’agricoltore compra ben 10 kg di albicocche, lo ringrazia, esce, e torna in macchina. Tizio e la moglie si rimettono in viaggio e, ad un certo punto, lei gli chiede “quante albicocche hai comprato?” e Tizio risponde “10 kg, così siamo sicuri di averne abbastanza”. A quel punto Caia, un po’ preoccupata, chiede a Tizio “Sei sicuro di aver fatto la scelta giusta? 10 kg sono tanti e non sappiamo se, realmente, le piante da frutta di Pino daranno così tanto frutto quest anno…e se poi buttiamo i soldi?”. Tizio, a quel punto, guardando dolcemente la moglie le dice “Cara, non preoccuparti, mi sono messo d’accordo con Pino affinché il nostro contratto sia valido SOLO SE dalle sue piante da frutta nasceranno, effettivamente, 10 kg di albicocche. In caso contrario, il contratto sarà nullo e non avremo speso nemmeno un centesimo!”

..Bene, cosa possiamo dire riguardo a questo secondo esempio così diverso dal primo? Semplice: Tizio ha concluso con Pino una vendita di cose future. Questa è disciplinata dall’art 1472 cc che dice che “Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.

Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza.”

Può accadere che le parti NON abbiano determinato il prezzo della vendita (e non intendano farlo). Perché? Perché preferiscono affidarne la determinazione ad un terzo soggetto (magari perché sanno che, altrimenti, non troveranno mai un accordo sul prezzo, così per evitare che la vendita “vada in fumo” decidono di affidarsi ad un altro soggetto).

Può però anche accadere il terzo non voglia, o non possa, accettare l’incarico; oppure che le parti del contratto non riescano a mettersi d’accordo in merito alla scelta del terzo soggetto a cui affidare la determinazione del prezzo.

…cosa fare in questi casi?

La soluzione è data dall’ultima parte del c.2 dell’art 1473 cc, in base al quale “la nomina, su richiesta di una delle due parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto”.

Sempre con riguardo al prezzo può, altresì, configurarsi la seguente situazione: le parti (il compratore ed il venditore) hanno stipulato il contratto di compravendita – manifestando in tal modo la volontà di trasferire la proprietà del “bene X” dal venditore al compratore – MA non hanno pattuito espressamente il prezzo. Immaginiamo che, in tale situazione, il prezzo non sia stato espressamente pattuito perché oggetto della vendita è un bene che il venditore vende abitualmente (per tale ragione, quindi, il prezzo è conoscibile).

…quanto costerà il bene in questo caso?

La risposta, ancora una volta, ci è data espresamente dal codice al c.1 dell’art 1474 cc. Tale norma dice che “si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore”.

E cosa accade se, sempre nell’ipotesi in cui le parti NON abbiano pattuito il prezzo, l’oggetto della vendita abbia un prezzo di borsa o di mercato? Semplice: ai sensi del c.2 dell’art 1474 cc il prezzo della vendita corrisponderà al prezzo di mercato o a quello di borsa.

Può anche accadere che le parti non solo NON abbiano determinato espressamente il prezzo ma abbiano, invece, inteso riferirsi al “giusto prezzo”. Come si fa, quindi, in questo caso a determinare quale sia il giusto prezzo?

Fortunatamente il codice, anche in questo caso, è piuttosto chiaro in merito: il c.3 dell’art 1474 cc, infatti, rimanda espressamente alla disciplina prevista nei due commi precedenti e, qualora questi non fossero applicabili, rimanda invece al c.2 dell’art 1473 cc, affermando espressamente che in tale ipotesi il prezzo va determinato da un terzo soggetto, nominato ai sensi del suddetto articolo.

…Chi paga le spese della vendita (e quelle accessorie)? Il compratore o il venditore?

in mancanza di accordo contrario, le spese sono a carico del compratore (art 1475 cc).

N.B. : L’ARTICOLO SARÀ IN CONTINUO AGGIORNAMENTO, ALLO SCOPO DI TRATTARE IN MODO COMPLETO IL CONTRATTO IN QUESTIONE 😉

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