Art 1327 cc : COMMENTO!

COPERTINA ART 1327 commento
Art 1327 cc : COMMENTO!

la ratio dell’art 1327 cc è la seguente: derogare al generale requisito della conoscenza/conoscibilità dell’accettazione, togliendo al proponente la garanzia dello schema generale (nelle sue due varianti: 1326 o 1335) ma dandogli, in cambio, una maggiore velocità di operazione.

Passando all’analisi dettagliata dei due commi della norma, si nota che in essi vi sono alcuni termini chiave, il cui commento risulta utile al fine di comprendere meglio il significato della norma stessa.

1comma:

richiesta del proponente: questa richiesta incontra un limite. Può essere validamente espressa solo se l’oggetto del contratto è una prestazione positiva (che quindi è destinata ad uscire dalla sfera giuridica dell’oblato per entrare in quella del proponente: es procuragli beni, svogere servizi, ecc) e NON se è negativa (quindi una prestazione di “non fare”).

Perché?

Perché altrimenti si rischia di obbligare l’oblato a concludere un contratto che non vorrebbe concludere.

natura dell’affare: ad esempio quando la prestazione sia utile per il proponente solo se è eseguita con la massima urgenza, perché, se fosse eseguita in tempi più lunghi, non sarebbe più minimamente utile per lui.

inizio dell’esecuzione: chiaramente l’inizio dell’esecuzione può essere solo quello posto in essere dall’oblato e non dal proponente

es: se il proponente decidesse di inviare un’ordine di merci insieme al pagamento delle stesse, l’oblato si troverebbe nella situazione di dover far fronte ad un contratto a lui imposto, quindi non ci sarebbe accordo e, di conseguenza, se accadesse tutto ciò il contratto sarebbe nullo proprio per mancanza di accordo.

Altra caratteristica dell’inizio dell’esecuzione è che questa sia CONFORME alla proposta.

2 comma:

obbligo di pronto avviso: il pronto avviso (che l’oblato ha il dovere di comunicare al proponente) non influisce sulla conclusione del contratto (perché questa avviene con l’inizio dell’esecuzione) ma, invece, è essenziale affinché il proponente abbia effettiva conoscenza dell’avvenuto inizio dell’esecuzione del contratto. Infatti, in sua mancanza, l’oblato è tenuto al risarcimento del danno, ma il tipo di responsabilità è precontrattuale.

Perché?

Perché serve a risarcire il proponente degli eventuali costi che il proponente abbia dovuto sostenere per propocurarsi la prestazione altrove dal momento che, non avendo ricevuto alcun avviso, aveva inteso il contratto come NON concluso per mancata accettazione dell’oblato

Fuori da questi casi, se l’oblato inizia l’esecuzione del contratto SENZA darne pronto avviso al proponente, il contratto NON si conclude ex art 1327 ma, invece, può concludersi ex art 1326 c.1 o 1335.

lo schema dell’ art 1327 cc NON si può applicare ai contratti formali – quelli per i quali la legge prevede che l’accettazione sia espressa in forma vincolata. Tuttavia, la legge prevede un’eccezione per il contratto di subfornitura.

Testo della norma:

qualora su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione. L’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno

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