art 10 cpc : COMMENTO

COPERTINA ART 10 CPC COMMENTO

art 10 cpc : COMMENTO!

 

TESTO DI LEGGE:

Art 10 cpc (Determinazione del valore)

c.1 Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

c.2 A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

 

COMMENTO:

commento al comma 1:

Dalla lettura del c.1 dell’art 10 cpc si evince che la domanda (definibile, in base all’art 99 cpc, come l’atto che fa nascere il processo) è l’elemento dal quale si ricava il valore della causa.

Come si determina la competenza per valore? si ha riguardo al valore economico della prestazione o del bene richiesto (il c.d. petitum mediato).

N.B. ai fini della determinazione del valore della causa NON va sommato (al valore della domanda principale – quindi quella introduttiva del giudizio) il valore della domanda riconvenzionale (la domanda con la quale il convenuto si difende e chiede al giudice di pronunciare un provvedimento a lui favorevole e sfavorevole per l’attore)

N.B. 2: per determinare il valore della domanda è necessario anche tener conto delle precisazioni o modificazioni apportate dall’attore nella prima udienza di trattazione (art 183 cpc) oltre che, naturalmente, di ciò che risulti dall’atto di citazione (art 163 cpc).

 

commento al comma 2:

Dalla lettura del c.2 dell’art 10 cpc si evince, poi, che vengono sommate SOLO le domande che – fin dall’origine – sono state proposte in un unico processo. Di conseguenze NON vanno, invece, sommate quelle proposte in processi separati e poi successivamente riuniti, oppure quelle proposte separatamente da attori diversi contro lo stesso convenuto in processi distinti e autonomi.

 

N.B. Sempre in base al c.2 dell’art 10 cpc gli unici interessi, spese e danni calcolabili ai fini del valore (sempre che, ovviamente, essi siano richiesti nella domanda) sono SOLO quelli maturati precedentemente alla proposizione della domanda stessa!

…e se nell’atto di citazione vengono richiesti, oltre al capitale, anche gli interessi legali senza, tuttavia, che sia specificato se questi siano maturati o meno nel periodo antecedente alla notificazione dell’atto di citazione (atto che, è appena il caso di ricordarlo, introduce il processo di merito) cosa accade? La risposta è la seguente: mancando la prova circa il momento in cui gli interessi richiesti sono sorti e maturati, l’atto di citazione costituirà AUTOMATICAMENTE atto di costituzione in mora del convenuto e, conseguentemente, gli interessi richiesti decorreranno dalla notificazione della citazione (ciò significa che, per espressa previsione del c.2 dell’art 10 cpc, questi interessi – siccome sono nuovi – NON potranno essere considerati ai fini della determinazione del valore dela causa dovendosi quindi, per la determinazione della stessa, fare riferimento SOLO alla somma richiesta a titolo di capitale).

N.B. 2: Il principio risultante dal c.2 dell’art 10 cpc trova applicazione anche in ordine al danno da svalutazione monetaria. Cosa significa questo? Significa che – come ha ricordato la cassazione in una recente pronuncia (Cass. n. 19302/2006) – per la determinazione del valore della causa, dovrà tenersi conto SOLO della frazione di deprezzamento monetario intervenuta tra l’evento dannoso e la domanda, escludendo quindi l’eventuale svalutazione monetaria che sia maturata successivamente.

 

…ulteriori considerazioni:

Cosa accade qualora l’attore – proponendo domanda di risarcimento dei danni e cumulandola con quella di riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria – dichiari, in modo inequivoco, di voler contenere l’intero petitum nel limite della competenza del giudice adito? La risposta è la seguente: Come ricordato dalla Cassazione in una recente pronuncia (Cass. n. 15853/2010) NON si determinerà lo spostamento della causa al giudice superiore e, conseguentemente, la clausola di contenimento diverrà vincolante anche agli effetti del merito.

 

Nel caso in cui vengano proposte cumulativamente dinanzi al giudice di pace due domande:

a)una di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore al limite massimo di competenza per valore del giudice

b)una di condanna ad un obbligo di fare, per la quale non sia indicato alcun valore

la seconda domanda (b) è considerata di valore UGUALE al limite massimo di competenza del giudice di pace. Qual è, quindi, la conseguenza in questo caso? Semplice, il cumulo delle due domande comporterà il superamento della competenza per valore del giudice di pace.

 

Infine, è utile precisare che, ai fini della competenza per valore, più domande devono essere sommate tra loro SOLO SE siano proposte contro la stessa parte. Quindi, qualora i soggetti contro cui sono proposte le domande siano diversi, queste NON possono essere cumulate (es: NON possono essere cumulate la domanda di annullamento di una delibera assembleare – essendo proponibile contro il condominio; e quella di risarcimento dei danni – essendo, questa, proponibile contro l’amministratore)

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