Art 1 cc (Capacità giuridica) : COMMENTO!

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Art 1 cc (Capacità giuridica) : COMMENTO!

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Testo di legge:

 

1.La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

2.I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita.

 

Commento:

L’uomo diviene soggetto di diritto per il solo fatto della nascita e, in forza di ciò, acquista la c.d. Capacità giuridica.

Che cos’è questa capacità giuridica? Essa è definita come l’idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive. Questo tipo di capacità compete sia alle persone fisiche che agli enti (es associazioni, enti pubblici, società, ecc)

la capacità giuridica, quindi, compete a tutti gli esseri umani.

Il c.1 dell’art 1 cc ci spiega che la persona fisica acquista la capacità giuridica con la nascita, ma non dice nulla circa il momento in cui tale capacità può essere persa. Ciò si evince, invece, dal combinato disposto dell’art 4 cc e dell’art 456 cc: la capacità giuridica si perde con la morte. In questo articolo, tuttavia, ci concentreremo sul concetto di nascita e di concepimento. Il concetto di morte lo affronteremo in seguito, in sede di commento all’art 4 cc.

…Quando può validamente parlarsi di “nascita”? Per rispondere a questo quesito è necessario fare riferimento agli insegnamenti della scienza medico-legale (siccome il codice civile non dice nulla a riguardo). Ebbene, secondo la medicina legale si ha nascita con l’acquisizione della piena indipendenza dal corpo materno che si realizza con l’inizio della respirazione polmonare.

N.B. : il codice richiede, come requisito fondamentale per l’acquisizione della capacità giuridica, la nascita del soggetto e NON anche la “vitalità” (ossia l’idoneità fisica alla sopravvivenza) dello stesso. Ciò significa, quindi, che qualora il neonato muoia subito dopo la nascita avrà comunque acquisito (anche se per un ridotto lasso di tempo) la capacità giuridica.

La nascita dovrà, entro 10 gg, essere dichiarata (direttamente da uno dei genitori) all’ufficiale dello stato civile al fine di poter validamente formare l’atto di nascita (artt. 29 e ss D.P.R. n. 396/2000).

con riguardo al concetto di “concepimento”, invece, il c.2 dell’art 1 cc afferma che “i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita”. Da ciò si evince quindi che, nonostante la condizione necessaria al fine di acquisire la capacità giuridica sia la nascita, vi sono alcune posizioni giuridiche che vengono, dalla legge, tutelate anche a favore di chi non sia ancora nato ma sia stato già concepito.

Vediamole nel dettaglio:

a)l’art 784 c.1 cc : questa norma garantisce al concepito la capacità di ricevere per donazione (es: la nonna può effettuare una donazione a favore del nipote quando costui sia stato ancora soltanto concepito – e quindi si trovi ancora nel ventre della madre).

b)l’art 462 c.1 cc: come accennato poc’anzi, questa norma attribuisce al concepito la capacità di succedere per causa di morte. La successione può essere tanto universale (quindi per legge) che a titolo particolare (quindi per testamento). Ad esempio se il padre muore dopo il concepimento ma prima della nascita del figlio l’eredità dovrà essere devoluta anche a favore di quest ultimo – nonostante non sia ancora nato al momento dell’apertura della successione.

Domanda: al concepito è riconosciuta una vera capacità giuridica, oppure no? Posto, infatti, che come precisato dal c.2 dell’art 1 cc i diritti che dalla legge vengono riconosciuti al concepito sono subordinati alla sua effettiva nascita (e quindi in difetto di questa non verranno ad esistenza) si discute in merito all’effettiva riconoscibilità al concepito di una autonoma capacità giuridica. Da un lato, c’è chi considera la capacità giuridica del concepito come autonoma ma parziale e condizionata alla nascita (qualificandola come capacità giuridica parentale) dall’altro, invece, c’è chi – come la giurisprudenza – riconosce al concepito una vera e propria autonoma soggettività giuridica.

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