ANIMALI IN CONDOMINIO: LA NUOVA LEGGE COSA DICE?

COPERTINA ART ANIMALI IN CONDOMINIO LA NUOVA LEGGE COSA DICE

La legge 220/2012 ha stabilito nuove regole in merito alla possibilità di tenere animali in condominio. Una recentissima ordinanza del Tribunale di Cagliari (Trib. Cagliari, ord. n. 7170/2014 del 22.07.2016.), inoltre, ha altresì specificato che il diritto di tenere cani, gatti o altri animai domestici non può essere derogato nemmeno da un eventuale regolamento contrattuale, quand’anche questo sia stato approvato all’unanimità.

Più nel dettaglio, la citata legge 220/2012 ha introdotto nel codice civile una nuova norma (l’art 1138 cc) nella quale è scritto espressamente che i regolamenti condominiali non possono mai contenere divieti di possedere di animali in casa. Nei primi tempi successivi all’introduzione della suddetta norma, tuttavia, vi sono stati contrasti interpreativi in merio all’effettiva portata di tale divieto. Alune interpretazioni, infatti, ritenevano che l’art 1138 cc potesse essere facilmente derogato in presenza di unanimità dei consensi. In altre parole, secondo questa prima ricostruzione era sufficiente che tutti i condomini prestassero il proprio consenso affinché all’interno del regolamento condominiale venisse vietata l’introduzione di animali nel condominio, per poter agilmente bypassare la norma. Almeno in un caso, tuttavia, l’unanimità raggiunta presentava un problema: costituiva il semplice effetto automatico dell’acquisto, effettuato dai singoli condomini presso il notaio, dell’immobile in questione. Al momento del rogito, infatti, è molto semplice ottenere l’unanimità nei cosiddetti “regolamenti contrattuali” in quanto, con la stipula del contratto di compravendita, va obbligatoriamente accettato anche il regolamento condominiale predisposto dal costruttore.

La recente sentenza, di cui si accennava all’inizio, è intervenuta proprio per risolvere questo problema. Il ragionamento del tribunale è stato il seguente: con l’introduzione dell’art 1138 cc tutte le clausole, contenute nei regolamenti condominiali, che vietano il possesso di animali in condominio, anche quelli approvati all’unanimità (sia prima della riforma, sia dopo) devono ritenersi automaticamente nulle. Il codice, inoltre, nello stabilire il tale divieto, non precisa di quale regolamento si parli. Ciò significa, quindi, che nel silenzio della legge, non è corretto ritenere che solo l’assemblea non possa impedire ai proprietari di detenere animali negli appartamenti essendo doveroso, invece, ritenere che il divieto in questione riguardi, altresì, l’eventuale regolamento contrattuale di cui qualunque condominio ha il diritto di avvalersi. Lo stesso discorso, a maggior ragione, vale nelle ipotesi in cui il regolamento condominiale contrattuale sia quello predisposto dal costruttore. In altre parole, se questo vieta l’introduzione di animali domestici è nullo, poiché contrario alla riforma del condominio e, conseguentemente, all’ordine pubblico.

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