ACTIO REI UXORIAE – CHE COS’È?

ACTIO REI UXORIAE – CHE COS’È?

in questo articolo vedremo che cos’è l’Àctio rèi uxòriæ [Azione concernente la dote della moglie] e in quali rapporti era con l’actio ex stipulatu. al fine di comprendere meglio questi due concetti è essenziale fare riferimento, altresì, al concetto di dote.

La Dote era complesso di beni patrimoniali destinati a far fronte ai pesi economici della vita familiare, di conseguenza secondo i romani la vita familiare comportava dei pesi economici per il marito e per tale ragione era quindi giusto aiutarlo a sostenerli. La donna, un suo parente o un terzo fornivano, quindi, la dote al marito e, di conseguenza, il marito intanto aveva diritto alla dote in quanto rimanesse legato in matrimonio con la donna. Ciò significava, quindi, che in caso di cessazione del matrimonio il marito doveva restituire la dote, ma nel caso in cui non avesse voluto restituirla sarebbe stato necessario obbligarlo, di conseguenza questo obbligo poteva nascere da una stipulazione apposita e in tal caso la dote era denominata dote recettizia. di conseguenza, in questo caso, se il marito non voleva restituire la dote allora era possibile agire contro di lui con un actio ex stipulatu. tuttavia, vi era un problema: era possibile pretendere la restituzione della dote dal marito solo in presenza della suddetta stipulazione, di conseguenza per risolvere questo problema nell’età repubblicana si stabilì che il marito dovesse cmq in ogni caso restituire la dote a prescindere dall’avvenuta stipulazione in tal senso, ne consegue che in caso di rifiuto era consentito farsela restituire con una azione diversa: l’actio rei uxoriae. questa azione, quindi, tutelava maggiormente la donna e la sua famiglia ma, al tempo stesso, poteva essere esperita tenendo in considerazione dei limiti affinché il vantaggio non fosse sproporzionato rispetto all’obbligo del marito. i limiti erano i seguenti: era necessario che il matrimonio fosse stato sine manu, altrimenti la proprietà dei beni sarebbe già stata del marito in modo irrevocabile; il marito aveva la possibilità di restituire in più rate il denaro e le altre cose fungibili comprese nella dote ed ha diritto a tenere per sè delle ʻretentionesʼ (per lʼeducazione dei figli a suo carico, in caso di cattiva condotta della moglie, per le donazioni alla moglie durante le nozze, per le spese sui beni dotali). di conseguenza, come si vede, l’actio rei uxoriae, apparentemente molto vantaggiosa per la donna e la sua famiglia, in realtà poteva rivelarsi poco utile in molti casi. di conseguenza giustiniano la abolì prevedendo che in caso di scioglimento del matrimonio il marito avesse dovuto cmq restituire la dote e che la donna, o la sua famiglia, potesse pretenderla sempre e cmq con l’actio ex stipulatu (sia che una stipulazione vi fosse stata sia che non vi fosse stata).

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