Acquiescenza : Significato e Definizione

COPERTINA ART ACQUIESCENZA SIGNIFICATO

Acquiescenza : Significato e Definizione

Cosa significa il termine Acquiescenza? In questo articolo, dopo aver riportato la definizione tecnica di questo termine, analizzeremo alcune definizioni alternative per scoprirne punti di forza e di debolezza al fine di individuarne una o più da poter considerare molto vicine a quella correntemente utilizzata.

Prima di iniziare è doverosa una precisazione: il termine Acquiescenza è definibile in modo diverso a seconda del contesto. È possibile, infatti, utilizzarlo tanto nel linguaggio comune quanto in quello giuridico. il significato di acquiescenza, quindi, cambia di conseguenza.

Iniziamo.

Acquiescenza =

(significato comune):

Condiscendenza più o meno palese, remissività

(significato giuridico):

-accettazione espressa o tacita di un effetto giuridico (nel caso di diritti disponibili) oppure di un provvedimento giudiziale, per es. di una sentenza.

Utilizzando come metro di giudizio le definizioni appena citate, procediamo con la nostra analisi.

Cominciamo analizzando il significato comune del termine Acquiescenza.

Definizione alternativa n.1

Remissività, arrendevolezza

questa definizione si avvicina molto a quella che abbiamo preso in esame. L’utilizzo del termine “arrendevolezza”, poi, aiuta a comprendere meglio lo stato d’animo del soggetto acquiescente: l’inerzia dinnanzi ad una situazione che costui si trova a dover affrontare

Definizione alternativa n.2

Approvazione, consenso

questa definizione, a differenza della precedente, utilizza due termini diversi: approvazione, consenso e consdiscendenza. Il primo (approvazione) può correttamente indicare lo stato d’animo del soggetto acquiescente (costui, infatti, rimanendo inerte è come se approvasse la situazione che gli si pone dinnanzi); il secondo (consenso) indica anch’esso il modo in cui il soggetto si pone di fronte alla situazione: presta il proprio consenso. È d’accordo, in altre parole.

Definizione alternativa n.3

consenso tacito o non espresso

questa definizione ci informa, da un lato, circa le modalità con le quali il soggetto agente presta acquiescenza: mediante un consenso che però è tacito o non espresso. Rispetto alla definizione precedente, possiamo affermare che questa spiega con più precisione il termine che stiamo analizzando. Il consenso che caratterizza l’atteggiamento acquiescente, infatti, è un consenso che potremmo definire “silenzioso”: in altre parole, tacito/non espresso!.

Passiamo ora all’analisi di ulteriori definizioni alternative ma, questa volta, riguardanti il significato giuridico del termine acquiescenza.

Definizione alternativa n.1

Accettazione di una sentenza nei confronti della quale si sia soccombenti con conseguente estinzione del potere di impugnarla

Questa definizione risulta eccessivamente semplicistica in quanto fa riferimento solamente alle sentenze (non menzionando altri tipi di provvedimenti – giudiziali e non)

Definizione alternativa n.2

l’acquiescenza consiste in una dichiarazione di accettazione espressa della sentenza (acquiescenza esplicita), ma può risultare anche da comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni (acquiescenza tacita)

Anche in questo caso la definizione è eccessivamente riduttiva. A differenza della precedente, questa fa riferimento al duplice tipo di acquiescenza (espressa e tacita), tuttavia, oltre a ciò, nulla aggiunge rispetto alla precedente.

Definizione alternativa n.3

consiste nell’accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest’ultimo caso, l’acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione

Questa definizione presenta gli stessi problemi delle due precedenti, tuttavia aggiunge un elemento interessante ed utile: una specificazione altamente chiarificatrice della condotta che il soggetto deve tenere affinché si possa ritenere che costui abbia prestato acquiescenza: “atti da quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè gli atti stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione”

Definizione alternativa n.4

Accettazione di un provvedimento amministrativo o di una sentenza sfavorevole

Questa definizione, seppur utile per rendere l’idea, è alquanto imprecisa. Essa, infatti, fa sì riferimento all’oggetto dell’aquiescenza, ma lo circoscrive eccessivamente. Dire, infatti, che l’acquiescenza è l’accettazione di un provedimento amministrativo o di una sentenza sfavorevole esclude automaticamente tutti i provvedimenti che amministrativi non sono e tutti i provvedimenti giudiziali diversi dalle sentenze. Eppure, entrambe queste categorie residuali possono essere fatte oggetto di acquiescenza.

Definizione alternativa n.5

Con il termine acquiescenza si indicano determinati effetti che la legge ricollega a certi comportamenti umani, incompatibili con la volontà di avvalersi del sistema di impugnazioni previsto dall’ordinamento giuridico, in ordine ad atti, provvedimenti o decisioni giurisdizionali.

Questa definizione è davvero ben data. Dalla sua lettura si comprende come l’acquiescenza riguardi degli effetti, ma non effetti qualunque: effetti che la legge ricollega a certi comportamenti umani, incompatibili con la volontà di avvalersi del sistema di impugnazioni, tanto in sede giurisdizionale quanto al di fuori di essa (si pensi, ad esempio, all’impugnazione di un atto amministrativo per mezzo di ricorso gerarchico). E infatti, dicendo “in ordine ad atti, provvedimenti , o decisioni giurisdizionali” questa definizione chiarisce molto bene il fatto che l’aquiescenza può essere presentata tanto al di fuori di un contesto processuale quanto, invece, al suo interno.

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