Notizia di reato (artt 330, 331, 332; art 333 cpp, 334, 334 bis)

COPERTINA ART NOTIZIA DI REATO

Notizia di reato (artt 330, 331, 332; art 333 cpp, 334, 334 bis)

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art 330 cpp (Acquisizione di notizie di reato)

l’art 330 cpp si occupa di indicare come il PM e la polizia giudiziaria acquisiscano le notizie di reato. Ebbene, costoro prendono notizia dei reati in due modi: 1)di loro iniziativa; 2)eventualmente anche mediante segnalazione a loro trasmessa a norma degli artt succesivi a questo.

Art 331 cpp (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio )

il c.1 dell’art 331 cpp si occupa di descrivere in che occasione una notzia di reato che perviene ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio lo obbliga a denunciarla e come la denuncia debba essere fatta. In pratica, un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ha il compito di effettuare una denuncia scritta di una notiza di reato della quale sia venutoa a conoscenza a)durante l’esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio; b) a causa delle proprie funzioni o del proprio servizio. La norma precisa, inoltre, che l’obbligo di denuncia sussiste anche in tutti quei casi nei quali non sia ancora chiaro a chi debba essere attribuito il reato.

Il c.2 dell’art 331 cpp si occupa, invece, di indicare i soggetti ai quali va presentata o trasmessa la denuncia. Ebbene, questi soggetti sono il PM o la polizia giudiziaria.

Il c.3 dell’art 331 cpp afferma, poi, che qualora la denuncia debba essere effettuata da più persone queste hanno la possibilità di redigerla e sottoscriverla con un unico atto

il c.4 dell’art 331 cpp si occupa, infine, di disciplinare la seguente situazione: nel corso di un procedimento civile o amministrativo emerge una notiza di un reato perseguibile d’ufficio..cosa è necessario fare? La risposta è la seguente: l’autorità che procede (nell’ambito del procedimento civile o amministrativo) ha il DOVERE di effettuare e trasmettere la denuncia al PM

art 332 cpp (contenuto della denuncia)

l’art 332 cpp si occupa di indicare il contenuto della denuncia. In poche parole, la denuncia contiene i seguenti elementi: 1)l’indicazione degli elementi di fatto; 2)il giorno in cui la notizia di reato viene denunciata; 3)le eventuali fonti di prova già note; 4)il domicilio e le generalità della persona alla quale il reato è attribuito, della persona offesa e di tutti quei terzi soggetti che siano in grado di riferire su circostanze utili per la ricostruzione del fatto di reato.

Art 333 cpp (Denuncia da parte di privati)

il c.1 dell’art 333 cpp afferma che la denuncia può essere effettuata da OGNI PERSONA e che il reato denunciato deve, però, essere un reato perseguibile d’ufficio (in ogni caso la legge prevede poi delle ipotesi nelle quali, a carico del privato, scatta un vero e proprio OBBLIGO di denuncia).

Il c.2 dell’art 333 cpp si occupa poi di indicare come deve essere presentata la denuncia. Ebbene, la denuncia è presentata per iscritto o oralmente; personalmente o a mezzo di procuratore; al PM o alla polizia giudiziaria (N.B. Se è presentata per iscritto questa DEVE essere sottoscritta o personalmente dal denunciante oppure dal suo procuratore speciale).

Il c.3 si occupa, infine, delle denunce anonime affermando che, generalmente, queste NON sortiscono effetto AD ECCEZIONE di quanto previsto dall’art 240 cpp

art 334 cpp (Referto).

Il c.1 dell’art 334 cpp si occupa di indicare due cose: il termine entro il quale il referto va fatto reperire all’autorità competente e chi siano le autorità competenti a riceverlo. In pratica, il soggetto tenuto ad effettuare il referto ha l’obbligo di farlo pervenire entro 48 ore oppure immediatamente (qualora vi sia pericolo nel ritardo) al PM o ad un ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui il soggetto tenuto ad effettuare il referto ha prestato la propria opera od assistenza oppure all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino

il c.2 dell’art 334 cpp si occupa invece di indicare quello che deve essere il contenuto del referto. In pratica, il referto indica le seguenti cose: 1)la persona sulla quale è stato effettuato l’intervento; 2) dove si trova a seguito dell’intervento effettuato; 3)le sue generalità; 4)le informazioni utili a ricostruire il fatto come la circostanza che ha reso necessario l’intervento (es a seguito di una rissa), i mezzi utilizzati per compiere il fatto (es un coltello) e gli effetti che il fatto di reato compiuto ha cagionato (es gli effetti conseguenti al tipo di ferita riportata, ecc)

il c.3 si occupa infine di precisare la seguente cosa: qualora più persone (tenute a compiere il referto) abbiano prestato contemporaneamente assistenza, sono tutte obbligate a compiere il referto e possono farlo con un unico atto

art 334 bis cpp

questa norma dice semplicemente che il difensore e gli altri soggetti indicati nell’art 391 bis cpp NON hanno l’obbligo di denunciare i fatti di reato dei quali vengano a conoscenza neppure se la conoscenza avvenga durante le attività investigative da essi svolte.

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