MASSIMARIO CASSAZIONE #2 : art 2374 cc – RICHIESTA RINVIO ASSEMBLEA – DIRITTO DIFFERIMENTO DEI LAVORI

Ai sensi dell’art 2374 cc chiedere che l’assemblea sia rinviata comporta il diritto di ottenere il differimento dei lavori assembleari?

La Cassazione Civile,  Sez. 1 Num. 29792/2017 si è occupata dell’argomento, affermando quanto segue:

<<La norma contenuta nell’art. 2374 cod. civ., sostanzialmente rimasta invariata a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 – ove si prescinda da una non sostanziale modifica lessicale (da “adunanza” ad “assemblea”), nonchédall’elevazione del termine per il rinvio da tre a cinque giorni, comunque significativa di una maggiore considerazione dell’interesse dei soci richiedenti il rinvio ad essere adeguatamente informati, costituisce un’ipotesi del tutto eccezionale rispetto all’efficienza deliberativa dell’assemblea.

La specifica previsione che i soci possano “chiedere che l’assemblea sia rinviata” è quasi unanimemente interpretata nel senso che il diritto potestativo da essi esercitato non possa risolversi nella mera facoltà di avanzare istanza di rinvio, salva l’ampia discrezionalità dell’assemblea nel deliberare al riguardo, bensì di “ottenere” il differimento dei lavori assembleari. Di certo, una diversa soluzione, per il vero prospettata in dottrina in epoca risalente, ed ampiamente criticata, finirebbe con il vanificare l’intera portata della norma.

Nell’ampia esegesi operata dalla Corte distrettuale emerge in primo luogo una funzione della norma che trascende l’interesse di una determinata minoranza, nel senso – premesso che il numero dei soci richiedenti il rinvio, tale da riunire un terzo del capitale sociale riunito in assemblea, non necessariamente coincide con un gruppo di minoranza – che si tratterebbe di una disposizione finalizzata ad assicurare, nell’interesse della compagine sociale, l’assunzione, all’esito di una discussione approfondita, di decisioni sorrette da piena consapevolezza in merito alla loro complessiva portata. Si è quindi affermato che la norma in esame avrebbe inteso ovviare a richieste di rinvio con finalità meramente ostruzionistiche, attraverso l’indicazione di un termine abbastanza contenuto (oltre che con la previsione, contenuta nel secondo comma, della possibilità di esercitare il diritto una sola volta per lo stesso oggetto), così sostanzialmente realizzando un equilibrio fra l’interesse dei soci a una maggiore informazione sui temi all’ordine del giorno e quella di assicurare lo svolgimento efficiente e tempestivo dell’attività assembleare.
In altri termini, le ristrette modalità di utilizzo del potere di chiedere il rinvio, come previste dalla norma, conterrebbero una sorta di disciplina preventiva dell’abuso del potere medesimo. Da tale premessa è stata desunta l’impossibilità di sindacare il grado di sufficienza delle informazioni a disposizione del socio.>> (Cassazione Civile,  Sez. 1 Num. 29792/2017)

LINK ALLA SENTENZA: Cassazione Civile,  Sez. 1 Num. 29792/2017

 

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