Diritto Penale – Simulazione di Reato (art 367 c.p.)

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Diritto Penale – Simulazione di Reato (art 367 c.p.)

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il Diritto Penale disciplina La Simulazione di reato all’art 367 c.p..
È un reato di pericolo, in quanto è sufficiente che la condotta dell’agente metta in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma.
Tale bene consiste nell’interesse (statale) a far si che l’autorità giudiziaria non sia intepellata (e quindi la macchina della giustizia non sia attivata) per perseguire reati inesistenti (immaginari) o diversi da quelli commessi.
La condotta tipica può assumere 2 forme:
1)simulazione formale (o diretta) che si configura quando il soggetto agente denunci un reato immaginario o diverso da quello commesso, mediante denuncia, richiesta, querela o istanza
2)simulazione reale (o indiretta) che si configura quando il soggetto agente simuli le tracce di un reato mai avvenuto o diverso da quello avvenuto.

Partendo dalla prima delle due modalità della condotta, è opportuno segnalare che il termine “denuncia” va considerato in senso atecnico, in quanto può assumere qualunque forma (scritta, orale, ecc). Ciò che conta è che giunga all’autorità giudiziaria (o ad altra che ad essa abbia l’obbligo di riferirne) e che il contenuto sia il seguente: un fatto riconducibile ad una astratta figura di reato. Se, infatti, l’oggetto della denuncia fosse un fatto pienamente lecito (es suicidio) non potrebbe in alcun modo verificarsi la simulazione.
La simualzione può anche verificarsi quando l’oggetto della denuncia sia un reato diverso da quello realmente commesso (es: tizio denuncia alla polizia una rapina quando invece ha subito un furto)
la simulazione NON si configura invece quando ad essere differente NON è il titolo di reato, ma la gravità dello stesso (es: tizio denuncia di aver subito un furto della propria macchina denunciando, altresì, che siano stati sottratti oggetti che in realtà NON si trovavano all’interno del veicolo e che, quindi, NON sono stati sottratti).
La simulazione può però verificarsi anche nel seguente caso: se tizio, avendo subito il furto del proprio portafoglio, denuncia invece di aver subito il furto della propria auto, mette in pericolo il bene tutelato dalla norma della simulazione in quanto, le indagini, saranno fuorviate perché orientate alla ricerca di un oggetto mai sottratto.

Riguardo alla seconda modalità della condotta, con l’espressione “tracce di reato”, la norma intende includere qualunque elemento che possa far supporre la precedente commissione di un fatto di reato (es il posizionamento di una macchia di sangue).

L’elemento soggettivo è il dolo, nella forma del dolo generico. È sufficiente, quindi, la consapevolezza e volontà di simulare un fatto di reato (con denuncia, richiesta, querela o istanza oppure mediante simulazione delle tracce). È altresì necessario che dalla condotta discenda l’effettiva possiblità di inizio di un procedimento penale.

Riguardo alla simulazione del reato, non vi sono contrasti circa la prima delle due condotte (si ritiene infatti che, in caso di simulazione formale, il reato si consumi nel momento in cui la notizia giunge all’autorità giudiziaria). Vi sono invece 2 tesi contrapposte nei riguardi della simulazione materiale (o indiretta). Parte della dottrina ritiene che il reato si consumi al momento in cui le tracce di reato siano realizzate; altra parte invece ritiene invece che il reato si consumi solo in concomitanza con la scoperta di tali tracce da parte dell’autorità giudiziara, sulla base della seguente considerazione: soltanto in forza della scoperta delle tracce è possibile dare inizio ad un procedimento penale. In realtà, posto che la scoperta delle tracce NON implica un’automatico inizio di un procedimento penale (essendo necessaria la verifica, operata dagli organi competenti, della natura di tali tracce) è preferibile la prima delle due tesi.

Riguardo al tentativo questo, nonostante sia astrattamente ipotizzabile, è poco garantista: essendo, infatti, la simulazione un reato di pericolo, punire il tentativo equivarrebbe a punire il “pericolo di pericolo” anticipando quindi eccessivamente la soglia di puniblità.

La norma prevede altresì una circostanza attenuante (nel caso in cui l’oggetto della simulazione – sia formale sia reale – sia una contravvenzione).

Infine si pone il problema dell’operatività della ritrattazione (ex art 376). Si ritiene, in merito, che questa possa sicuramente operare quando intervenga con una tempestività tale da escludere l’inizio di un procedimento penale. Essa invece non potrà operare ma, al suo posto, potrà eventualmente operare la circostanza attenuante prevista dall’art 62 n 6 c.p. (circostanza che attenua la pena quando il soggetto agente, dopo aver commesso il fatto, si adoperi per ridurre o, ove possibile, eliminare completamente, gli effetti dannosi del fatto di reato).

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